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► zona di produzione ● in provincia di Siena: comprende il territorio amministrativo dei comuni di Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Rapolano Terme e parte del territorio del comune di Sovicille;
► base ampelografica ● bianco, passito, vendemmia tardiva: trebbiano e/o malvasia bianca lunga min. 60%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 40%; ● con menzione del vitigno bianco: Malvasia Bianca Lunga min. 85%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 15%; ● rosso (anche riserva): sangiovese min. 60%, possono concorrere le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana max. 40%; ● con menzione del vitigno rossi: Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l'irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di 3.500 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia "Rosso" (12,50% "Riserva"), 9 t/Ha e 11% vol. per il "Bianco" e la "Malvasia Bianca Lunga", di 9 t/Ha e 15% vol. per la "Vendemmia Tardiva", di 9 t/Ha e 17% vol. per il "Passito", di 8 t/Ha e 11,50% vol. per il "Sangiovese", di 8 t/Ha e 12% vol. per "Canaiolo", Cabernet Sauvignon" e "Merlot";
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni precedentemente indicati; ● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato ottenuto con uve provenienti dalla zona di produzione oppure con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente; ● la menzione "Riserva", abbinata alla denominazione di origine controllata "Grance Senesi" Rosso, è ammessa solo per vini provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un'età minima di 5 anni; ● la tipologia "Passito" deve essere ottenuta con appassimento delle uve, dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati e/o con ventilazione forzata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 300g/l; ● la tipologia "Vendemmia Tardiva" deve essere ottenuta con uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15% vol. e che siano state vendemmiate dopo il primo giorno di ottobre; ● per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata per ciascuno di essi: - "Grance Senesi" Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, dal mese di gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia, a condizione che sia stato conservato per almeno 5 mesi in recipienti di legno; - "Grance Senesi" Rosso Riserva dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia se conservato per almeno un anno in recipienti di legno; - "Grance Senesi" Passito dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia a condizione che abbia effettuato un passaggio di almeno 12 mesi in recipienti di legno della grandezza non superiore ai 225 litri; - "Grance Senesi" Vendemmia Tardiva nel mese di aprile dell'anno successivo a quello della vendemmia; - "Grance Senesi" Rosso e Malvasia Bianca Lunga dal mese di marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Grance Senesi" è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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