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Le Doc della Toscana: Grance Senesi


Le Doc della Toscana: Grance Senesi

Grance Senesi D.O.C. (D.M. 31/5/2010 - G.U. n.136 del 14/6/2010)

zona di produzione
● in provincia di Siena: comprende il territorio amministrativo dei comuni di Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Rapolano Terme e parte del territorio del comune di Sovicille;

base ampelografica
bianco, passito, vendemmia tardiva: trebbiano e/o malvasia bianca lunga min. 60%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 40%;
con menzione del vitigno bianco: Malvasia Bianca Lunga min. 85%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 15%;
rosso (anche riserva): sangiovese min. 60%, possono concorrere le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana max. 40%;
con menzione del vitigno rossi: Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana max. 15%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di 3.500 ceppi/Ha;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia "Rosso" (12,50% "Riserva"), 9 t/Ha e 11% vol. per il "Bianco" e la "Malvasia Bianca Lunga", di 9 t/Ha e 15% vol. per la "Vendemmia Tardiva", di 9 t/Ha e 17% vol. per il "Passito", di 8 t/Ha e 11,50% vol. per il "Sangiovese", di 8 t/Ha e 12% vol. per "Canaiolo", Cabernet Sauvignon" e "Merlot";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni precedentemente indicati;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato ottenuto con uve provenienti dalla zona di produzione oppure con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente;
la menzione "Riserva", abbinata alla denominazione di origine controllata "Grance Senesi" Rosso, è ammessa solo per vini provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un'età minima di 5 anni;
la tipologia "Passito" deve essere ottenuta con appassimento delle uve, dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati e/o con ventilazione forzata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 300g/l;
la tipologia "Vendemmia Tardiva" deve essere ottenuta con uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15% vol. e che siano state vendemmiate dopo il primo giorno di ottobre;
per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata per ciascuno di essi:
- "Grance Senesi" Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, dal mese di gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia, a condizione che sia stato conservato per almeno 5 mesi in recipienti di legno;
- "Grance Senesi" Rosso Riserva dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia se conservato per almeno un anno in recipienti di legno;
- "Grance Senesi" Passito dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia a condizione che abbia effettuato un passaggio di almeno 12 mesi in recipienti di legno della grandezza non superiore ai 225 litri;
- "Grance Senesi" Vendemmia Tardiva nel mese di aprile dell'anno successivo a quello della vendemmia;
- "Grance Senesi" Rosso e Malvasia Bianca Lunga dal mese di marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Grance Senesi" è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve

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