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► zona di produzione ● in provincia di Lucca: si estende nei territori dei comuni di Capannori, Lucca e Porcari;
► base ampelografica ● bianco: 40-80% Trebbiano Toscano, 10-60% Greco e/o Grechetto e/o Vermentino e/o Malvasia del Chianti e/o Chardonnay e/o Sauvignon, possono concorrere altre uve a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonee alla coltivazione per la Regione Toscana max. 25%; ● con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Sauvignon (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonee alla coltivazione per la Regione Toscana max. 15%; ● Vin Santo: uve provenienti dai vitigni a bacca bianca iscritti all'albo; ● rosso, riserva: 45-80% Sangiovese, 10-50% Canaiolo e/o Ciliegiolo e/o Merlot e/o Syrah, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, presenti in ambito aziendale, idonee alla coltivazione per la Regione Toscana max. 30%, ad eccezione di Aleatico e Moscato che possono concorrere max. 5%; ● con menzione del vitigno rossi, riserva: Sangiovese, Merlot (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, presenti in ambito aziendale, idonee alla coltivazione per la Regione Toscana max. 15% con esclusione di Aleatico e Moscato; ● Vin Santo Occhio di Pernice: uve provenienti dai vitigni a bacca rossa iscritti all'albo;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura; ● i nuovi impianti e reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha e la produzione massima per ceppo non deve essere superiore in media a kg 4;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Colline Lucchesi" Rosso un titolo alcolico volumico minimo naturale di 10,5% vol., con la specificazione dei vitigni Sangiovese o Merlot di 11% vol., per la tipologia Bianco di 10% vol., con la specificazione dei vitigni Vermentino e Sauvignon di 10,5% vol.; ● Il vino "Colline Lucchesi" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, ed ottenuto da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,5% vol. o per le tipologie Rosso, Sangiovese e Merlot può portare la specificazione "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve; ● per l'elaborazione del vino "Colline Lucchesi" Rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché sia rispettata la resa massima uva/vino; ● le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice dovranno essere ottenute da uve che, dopo aver subito un'accurata cernita, siano state sottoposte ad appassimento naturale e siano state ammostate non prima del 1 o dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; - l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%. - E' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. - La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%. -
La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti. -
L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. - Al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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