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► zona di produzione ● in provincia di Grosseto: comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto;
► base ampelografica ● bianco, spumante, passito bianco, vendemmia tardiva: min. 40% trebbiano toscano e/o vermentino, possono concorrere alla produzione, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino; ● vin santo: max. 100% trebbiano toscano e/o malvasia, possono concorrere alla produzione, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino; ● rosato: min. 40% sangiovese e/o ciliegiolo, possono concorrere alla produzione, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino; ● rosso, passito rosso, novello: min. 40% sangiovese, possono concorrere alla produzione, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino; ● con menzione del vitigno bianchi: Ansonica (Spumante), Chardonnay, Trebbiano, Sauvignon, Vermentino (Spumante), Viognier min. 85%, possono concorrere alla produzione le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, max. 15%; ● con menzione del vitigno rossi: Alicante, Cabernet (Sauvignon e/o Franc), Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese Syrah min. 85%, possono concorrere alla produzione le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, max. 15%; ● passito con menzione del vitigno: Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Cabernet Sauvignon, Sangiovese min. 85%, possono concorrere alla produzione le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, max. 15%; ● vendemmia tardiva con menzione del vitigno: Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier min. 85%, possono concorrere alla produzione le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.000; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:
- bianco, spumante e Vin Santo 13 t/Ha e 9,50% vol.
- rosso, rosato e novello 12 t/Ha e 10,00% vol.
- passito bianco e rosso, anche con menzione del vitigno 11 t/Ha e 10,50% vol.
- Vendemmia tardiva, anche con menzione di vitigno 8 t/Ha 12,50% vol.
- Ansonica (anche spumante) 12 t/Ha e 10,50% vol.
- Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino (anche spumante), Viognier 12 t/Ha e 10,50% vol.
- Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese, Syrah 11 t/Ha e 11,00% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, tuttavia sono consentite anche in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma all'interno delle province di Pisa, Livorno, Siena e Firenze, sempre che tali cantine siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini del presente disciplinare; ● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per le tipologie "Passito", "Vin Santo" e "Vendemmia Tardiva", nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali; ● il vino a denominazione di origine controllata "Maremma Toscana" Rosso imbottigliato entro il 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine "Novello" purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia; ● i vini a denominazione di origine controllata "Maremma Toscana" Passito, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento naturale all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 6 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia; ● i vini a denominazione di origine controllata "Maremma Toscana" Vendemmia Tardiva, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento parziale o totale sulla pianta, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia; ● il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento della tipologia "Vin Santo" prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del "Vin Santo" devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri; l'immissione al consumo del "Maremma Toscana" Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%; ● la tipologia "Spumante", appartiene alla categoria "vino spumante di qualità", può essere spumantizzato sia con il metodo Martinotti che con il metodo Classico;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Maremma Toscana" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione delle versioni spumante
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