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► zona di produzione ● in provincia di Grosseto: comprende la fascia collinare della provincia tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna e Semproniano;
► base ampelografica ● rosso, riserva: min. 85% sangiovese (morellino), possono concorrere altre varietà a frutto nero idonee nella regione Toscana max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 4.000 e la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore a 9 t/Ha; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.; ● è consentita l'irrigazione di soccorso;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione; ● il vino destinato alla versione "Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno, con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Morellino di Scansano" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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