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Le Doc della Toscana: Moscadello di Montalcino


Le Doc della Toscana: Moscadello di Montalcino

Moscadello di Montalcino D.O.C. (D.M. 26/5/2010 - G.U. n.146 del 25/6/2010)

zona di produzione
● in provincia di Siena: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino;

base ampelografica
tranquillo, frizzante, Vendemmia Tardiva: Moscato Bianco, possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%;

norme per la viticoltura
è consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha, pari a 65 Hl in vino finito per i tipi "Tranquillo" e "Frizzante". Per il tipo "Vendemmia Tardiva" la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a 5 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, pari a 22,5 Hl in vino;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione;
la presa di spuma per il tipo "Frizzante" deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale;
l'eventuale arricchimento per le tipologie "Tranquillo" e "Frizzante" potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo dei Vigneti del vino Moscadello di Montalcino o con Mosto Concentrato Rettificato. Per la tipologia "Vendemmia Tardiva" è vietato qualsiasi tipo di arricchimento;
per le uve atte a produrre la tipologia Vendemmia Tardiva è consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista, un appassimento parziale in fruttaio;
la tipologia "Vendemmia Tardiva" deve essere sottoposta ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non può essere immessa al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia. Durante l'affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi;
le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10% per i tipi "Tranquillo" e "Frizzante". Le uve destinate alla produzione della tipologia "Vendemmia Tardiva", ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15%;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie contenenti il vino "Moscadello di Montalcino" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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