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► zona di produzione ● in provincia di Siena: ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano;
► base ampelografica ● rosso, riserva: min. 70% Prugnolo gentile, max. 20% Canaiolo nero, possono inoltre concorrere i vitigni non aromatizzati, a eccezione della Malvasia del Chianti, racc. e/o aut. per la provincia di Siena max. 20% purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i
nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano", la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi; ● la
resa massima di uva ammessa per la produzione del vino non deve essere superiore a 8 t/Ha di coltura specializzata; ● le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%;
► norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano; le operazioni di
imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione; ● il vino deve essere sottoposto a un
periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia. Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni:
1) 24 mesi di maturazione in legno
2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi in altro recipiente
3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente. Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non potrà essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia; ● il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" derivante da uve aventi un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un
periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione "Riserva", fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno precedentemente descritti; ● fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per
colmature; ● è consentita a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" o di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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