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Le Doc della Toscana: Pomino


Le Doc della Toscana: Pomino

Pomino D.O.C. (D.M. 8/11/2010 - G.U. n.269 del 17/11/2010)

zona di produzione
● in provincia di Firenze: comprende parte del territorio del comune di Rùfina;

base ampelografica
bianco, riserva, vendemmia tardiva: Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot Grigio min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 30%;
Vin Santo: Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot Grigio e/o Trebbiano toscano min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 30%;
con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Sauvignon (ciascuno min. 85%), possono concorrere altre uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 15% del totale delle viti;
rosso, riserva, Vin Santo Occhio di pernice: min. 50% Sangiovese, max. 50% Pinot Nero e/o Merlot, possono concorrere altre uve a bacca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 25% del totale delle viti;
con menzione del vitigno rossi: Pinot Nero, Merlot (ciascuno min. 85%), possono concorrere altre uve a bacca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 15% del totale delle viti;

norme per la viticoltura
è consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi ad ettaro in coltura specializzata;
la resa massima di uva ammessa per tutte le tipologie, ad esclusione della tipologia spumante, è di 9 t/Ha; tale produzione non può comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro. La produzione massima di uva ammessa per la tipologia "Spumante" è di 15 t/Ha; tale produzione non può comunque superare i 3,7 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 9% vol. per la tipologia "Spumante", 10% vol. per tutte le altre tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol. per tutte le tipologie provenienti da uve rosse. Per la qualifica "Riserva" la tipologia "Spumante" deve assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 10% vol., e le tipologie Bianco e Rosso devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,5% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze. L'imbottigliamento dei vini "Pomino" di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento; la fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie "Vin Santo" debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve in appositi locali ed in recipienti in legno di capacità non superiore a hl. 4. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50% vol.;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
i seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento:
- Pomino Rosso: almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere
- Pomino Rosso Riserva: non meno di due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie
- Pomino Bianco Riserva: non inferiore a un anno, di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve
- Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del I°gennaio successivo alla raccolta delle uve
- Pomino Spumante Riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente
- Pomino Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice: l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini, per tutte le tipologie ad esclusione del "Pomino Spumante", deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve. Il "Pomino Spumante", nelle tipologie Bianco e Rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno 24 mesi di permanenza sui lieviti, può riportare l'annata di produzione delle uve. Il "Pomino Spumante" Riserva deve obbligatoriamente riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. Per il "Pomino Spumante" Rosato è ammessa, in alternativa l'indicazione "Rosé". Per le tipologie "Pomino Spumante" che non riportano in etichetta l'annata di produzione delle uve, è obbligatorio indicare l'annata di sboccatura

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