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► zona di produzione ● in provincia di Siena: ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare;
► base ampelografica ● min. 70% sangiovese (prugnolo gentile), possono concorrere fino ad un massimo del 30%, vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%; sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della malvasia bianca lunga;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano", la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata è di 10 t/Ha, mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è di 11% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano; ● il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve;
► norme per l'etichettatura ● nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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