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Le Doc della Toscana: Val d'Arbia


Le Doc della Toscana: Val d'Arbia

Val d'Arbia D.O.C. (D.M. 18/10/2011 - G.U. n.256 del 3/11/2011)

zona di produzione
● in provincia di Siena: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Murlo, Radda in Chianti e Sovicille;

base ampelografica
bianco, Vin Santo (dolce, semisecco, secco): trebbiano toscano e/o malvasia bianca lunga 30-50%, possono concorrere per la restante parte, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino;
rosato: sangiovese min. 50%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 50%;
con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grechetto, Pinot Bianco, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15%;
Vin Santo (anche riserva): trebbiano toscano e/o malvasia fino al 100%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 50%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 10,00% vol. per Bianco, Vin Santo e Vin Santo Riserva, 10,50% vol. per il Rosato, 10 t/Ha e 10,50% vol. per i bianchi con menzione del vitigno;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento, vinificazione ed invecchiamento dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino e S. Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Cavriglia e Montevarchi in provincia di Arezzo;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per la tipologia "Vin Santo", nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite;
c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti;
il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subìto una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l'invecchiamento del vino devono avvenire in appositi locali (i vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 2 ettolitri;
l'immissione al consumo del "Val d'Arbia" Vin Santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo del "Val d'Arbia" Vin Santo Riserva non può avvenire prima del 1° dicembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 16%;

norme per l'etichettatura
sulle confezioni contenenti il vino doc "Val d'Arbia" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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