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► zona di produzione ● Provincia di Arezzo: comprende i terreni
vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini;
► base ampelografica ● bianco: chardonnay 40-80%, malvasia bianca lunga 0-30%, trebbiano toscano 0-20%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 30%; ● passito: malvasia bianca lunga 40-80%, chardonnay max. 30%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 30%; ● rosato, rosato spumante: merlot 40-80%, cabernet sauvignon 0-35%, syrah 0-35%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 30%; ● con menzione del vitigno bianco: Chardonnay, Sauvignon min. 85%, possono concorrere anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, max. 15%; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Sangiovese min. 85%, possono concorrere anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi/Ha; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere rispettivamente di 12 t/Ha e 10,50% vol. per Bianco, Bianco Spumante, Passito, Rosato e Rosato Spumante, 11,00% vol. per Chardonnay, Sauvignon e Rosso, 11,50% vol. per Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah e Sangiovese;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio ove previsto, l'imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione, tuttavia, è consentito che dette operazioni possano effettuarsi nei comuni della provincia di Arezzo, confinanti con la zona di produzione; ● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali; ● è ammessa la colmatura dei vini in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%; ● la qualificazione "Riserva" spetta ai seguenti vini: "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" Rosso, Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon purché le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo in legno di 6 mesi;
► norme per l'etichettatura ● è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve ad esclusione della tipologia spumante
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