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► zona di produzione ● in provincia di Livorno: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Sassetta e Suvereto e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino e San Vincenzo; ● in provincia di Pisa: comprende tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo;
► base ampelografica ● sangiovese min. 40%, cabernet sauvignon e merlot, da soli o congiuntamente, max. 60%, possono concorrere alla produzione le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, max. 20%, ad esclusione del vitigno aleatico;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 4.000 viti per ettaro; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 12,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione; ● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per le tipologie "Passito", nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite; ● il vino "Val di Cornia Rosso" o "Rosso della Val di Cornia" non può essere immesso al consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve; ● il vino "Val di Cornia Rosso" o "Rosso della Val di Cornia" con la qualifica "Riserva" non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di 18 mesi in contenitori di legno e di 6 mesi in bottiglia;
► norme per l'etichettatura ● è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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