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Le Doc della Toscana: Valdinievole


Le Doc della Toscana: Valdinievole

Valdinievole D.O.C. (D.M. 30/12/2009 - G.U. n.24 del 30/1/2010)

zona di produzione
● in provincia di Pistoia: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano;

base ampelografica
bianco, superiore, Vinsanto: min. 70% trebbiano toscano, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, max. 30%;
rosso, superiore: sangiovese min. 35%, canaiolo nero min. 20% (sangiovese e canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%), possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 30%, purché i vitigni a bacca bianca non superino il 10% del totale (nella versione Superiore non sono ammessi);
con menzione del vitigno rosso: Sangiovese, min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 5% del totale;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e la produzione massima per pianta devono essere pari a 11,5 t/Ha e 3,5 kg per la tipologia "Bianco", 10,5 t/Ha e 3 kg per la tipologia "Bianco Superiore", 10 t/Ha e 3 kg per la tipologia "Rosso", 8,5 t/Ha e 2,6 kg per la tipologia "Rosso Superiore", 10 t/Ha e 3 kg per la tipologia "Sangiovese", 11,5 t/Ha e 3,5 kg per la tipologia "Vinsanto";
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10% vol. per il "Bianco", 10,5% vol. per "Bianco Superiore", "Rosso", "Sangiovese" e Vinsanto", 11% vol. per il "Rosso Superiore";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve, l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento, il condizionamento e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia è consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate anche nel territorio amministrativo dei seguenti Comuni limitrofi alla zona di produzione: Pistoia, Piteglio, Porcari, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Altopascio, Montecarlo, Capannori, Villa Basilica e Bagni di Lucca;
per tutte le tipologie "Valdinievole Rosso" è consentita la pratica del governo all'uso toscano;
la tipologia "Vinsanto" deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento, escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini a Doc "Valdinievole" è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve

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