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► zona di produzione ● in provincia di Siena: comprende i vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano;
► base ampelografica ● bianco, riserva: Vernaccia, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. Non è consentito l'impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Müller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54. I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti o reimpianti, il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a 4.000; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata è di 9 t/Ha. In ogni caso la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 3,0 kg per ceppo. Per gli impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 4,0 kg per ceppo. Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 5,0 kg per ceppo; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Vernaccia di San Gimignano" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%, ed alla tipologia "Riserva" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,0%;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio del comune di San Gimignano; le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell'area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione; l'imbottigliamento è consentito unicamente nell'area di vinificazione delle uve; ● è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati; ● il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" nella tipologia "Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 11 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Prima dell'immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di 3 mesi in bottiglia;
► norme per l'etichettatura ● nella designazione del vino D.O.C.G. "Vernaccia di San Gimignano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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