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lavinium Doc Toscana



Le Doc della Toscana



Vin Santo del Chianti D.O.C. (D.M. 28/8/1997 - G.U. n.226 del 27/9/1997)

zona di produzione
● Provincia di Arezzo: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano, Terranuova Bracciolini;
● Provincia di Firenze: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;
● Provincia di Prato: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Carmignano, Montemurlo e Poggio a Caiano;
● Provincia di Pisa: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Laiatico, Lari, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce, Terricciola;
● Provincia di Pistoia: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese;
● Provincia di Siena: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Asciano, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni Val d'Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda;

Le Doc della Toscana: Vinsanto del Chianti

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● Sottozona Colli Fiorentini: comprende in tutto o in parte i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Certaldo, Fiesole, Figline Val d'Arno, Impruneta, Incisa, Lastra, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Signa e Tavarnelle Val di Pesa, tutti in provincia di Firenze;

Le Doc della Toscana: Vinsanto del Chianti Colli Fiorentini


● Sottozona Rufina: comprende in tutto o in parte i Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rùfina, tutti in provincia di Firenze;

Le Doc della Toscana: Vinsanto del Chianti Rùfina


● Sottozona Montalbano: comprende in tutto o in parte i Comuni di Capraia e Limite, Vinci in provincia di Firenze, Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme e Quarrata in provincia di Pistoia;

Le Doc della Toscana: Vinsanto del Chianti Montalbano


● Sottozona Montespertoli: comprende il territorio del Comune di Montespertoli in provincia di Firenze;

Le Doc della Toscana: Vinsanto del Chianti Montespertoli


● Sottozona Colli Senesi: comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Murlo, Poggibonsi, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, tutti in provincia di Siena;

Le Doc della Toscana: Vinsanto del Chianti Colli Senesi


● Sottozona Colli Aretini: comprende tutto o parte del territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco e Subbiano, tutti in provincia di Arezzo;

Le Doc della Toscana: Vinsanto del Chianti Colli Aretini


● Sottozona Colline Pisane: Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Lari, Ponsacco e Terricciola, tutti in provincia di Pisa;

Le Doc della Toscana: Vinsanto del Chianti Colline Pisane

base ampelografica
anche riserva: trebbiano toscano e/o malvasia min. 70%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Pisa e Prato max. 30%;
Occhio di Pernice: sangiovese min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e/o rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Pisa e Prato max. 50%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i 4 kg;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 11 t/Ha per la denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" e le 10 t/Ha per le relative sottozone;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata;
per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni possono essere effettuate non oltre 25 chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate;
le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" con o senza riferimento alle sottozone devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione;
il tradizionale metodo di vinificazione del Vin Santo prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per il "Vin Santo del Chianti" e per la tipologia "Occhio di Pernice" e al 27% per le relative sottozone;
è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;
la vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo del "Vin Santo del Chianti" Riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%;

norme per l'etichettatura
sulle confezioni dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" anche con il riferimento alle sottozone deve risultare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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