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Le Doc della Toscana: Vin Santo del Chianti Classico


Le Doc della Toscana: Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo del Chianti Classico D.O.C. (D.M. 9/9/2011 - G.U. n.224 del 26/9/2011)

zona di produzione
● in provincia di Siena: comprende tutto il territorio dei comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti e parte del territorio dei comuni di Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi;
● in provincia di Firenze: comprende tutto il territorio dei comuni di Greve in Chianti e parte del territorio dei comuni di Barberino Val d'Elsa, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa;

base ampelografica
anche riserva: trebbiano toscano e/o malvasia min. 60%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nella la Regione Toscana max. 40%;
Occhio di Pernice: sangiovese min. 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e/o rossa idonei alla coltivazione nella la Regione Toscana max. 20%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 2,5 kg;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 8 t/Ha;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti Classico;
il tradizionale metodo di vinificazione del Vin Santo prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;
è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;
la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 3 ettolitri, per un  periodo minimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,0% vol.;
l'immissione al consumo del "Vin Santo del Chianti Classico" Riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;

norme per la vinificazione
per i vini a Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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