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► zona di produzione ● in provincia di Siena: corrisponde al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana);
► base ampelografica ● bianco, riserva: malvasia bianca e/o grechetto bianco (loc. pulcinculo) e/o trebbiano toscano min.70%, possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, ad esclusione di quelli aromatici, max.30%; ● rosato, riserva Occhio di Pernice: sangiovese (loc. prugnolo gentile) min. 50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente max. 50%;
► norme per la viticoltura ● la resa massima di uva in coltura specializzata per il "Vin Santo Occhio di Pernice" non deve superare 8 t/ha, per il "Vin Santo di Montepulciano" e "Vin Santo di Montepulciano Riserva" non deve superare 10 t/ha; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.300;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano. L'imbottigliamento deve essere effettuato in provincia di Siena; ● per la produzione delle tipologie "Vin Santo" il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso: le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento almeno il 28% per il "Vin Santo di Montepulciano" e almeno il 33% per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva e Occhio di Pernice; l'uva deve essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta per il "Vin Santo di Montepulciano", del 1° gennaio dell'anno successivo per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva e "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pernice; la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il "Vin Santo di Montepulciano", in caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva, in caratelli di capacità non superiore a 75 litri per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pernice; il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di 3 anni per il "Vin Santo di Montepulciano", di 5 anni per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva e di 6 anni per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pernice;
► norme per l'etichettatura ● nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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