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- I
vini "Alto Adige" con la menzione di vitigno Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot
Bianco, Pinot Nero, possono essere elaborati nella tipologia "spumante". I
vini "Alto Adige" senza sottodenominazione e senza menzione di vitigno (ma
con gli stessi vitigni precedentemente menzionati, da soli o in
assemblaggio) possono essere elaborati nella tipologia "spumante" con fermentazione in
bottiglia (Metodo Classico) purché affinati per almeno 15 mesi in
bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1° ottobre
dell'anno di raccolta della partita più recente. Per la versione
"Rosé" il Pinot Nero deve essere presente per almeno il 20%.
- Il vino spumante a
fermentazione in bottiglia "Alto Adige" senza indicazione di vitigno ad
eccezione dello spumante "Alto Adige" Rosé, può essere destinato a "riserva"
e a tal fine sottoposto a un periodo di affinamento in bottiglia di almeno
36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre
dell'anno della vendemmia della partita più recente.
- I vini
"Alto Adige" Bianco e "Alto Adige"
ottenuti con le varietà Pinot Bianco, Chardonnay,
Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer Aromatico, Moscato Giallo,
Müller Thurgau, Sylvaner, Kerner o Moscato Rosa, possono essere elaborati
nella tipologia "passito",
con parziale appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta fino
al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a
condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i
40 ettolitri/ettaro, che non vengano praticate aggiunte di mosti
concentrati o rettificati e che il vino venga immesso al consumo non prima
del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.
- I vini
monovarietali con la menzione del vitigno possono essere ottenuti da uve
raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo
alcolometrico naturale non inferiore al 14% e una resa dell'uva in vino
pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è
esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la
designazione del vino come "vendemmia
tardiva".
- I vini
"Alto Adige" Lagrein Scuro (o Lagrein), Merlot, Pinot Nero,
Cabernet, Cabernet
Sauvignon, Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein e Merlot-Lagrein, possono
essere destinati a "riserva"
con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, purché presentino un titolo
alcolometrico naturale non inferiore all'11.5%.
- I vini
"Alto Adige" Lagrein Scuro (o Lagrein) e
"Alto Adige" Lagrein Rosato (o Rosé), ottenuti
con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, possono
indicare in etichetta la specificazione "Lagrein di Gries" o
"Lagrein Grieser" o "Lagrein aus Gries".
- I vini
"Alto Adige Meranese di Collina" ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel
territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo, possono indicare in
etichetta "del Burgraviato" o "Burggräfler".
- I vini
"Alto Adige Santa Maddalena" ottenuti da uve provenienti dalla zona d'origine più
antica, possono
indicare in etichetta la specificazione aggiuntiva "Classico" o
"Klassisch" o "Klassisches Ursprungsgebiet".
- I vini
"Alto Adige Terlano" ottenuti da uve provenienti dai vigneti siti nella zona di origine
più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, possono
riportare in etichetta la specificazione aggiuntiva "Classico" o
"Klassisch" o "Klassisches Ursprungsgebiet".
- I vini
"Alto Adige
Valle Isarco" prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di
Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, possono riportare in etichetta la specificazione
"di Bressanone" o "Brixner".
- I vini
"Alto Adige
Valle Isarco Klausner Laitacher"
devono essere prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di
Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro.
- In recipienti da lt 0,375, lt 0,75 e rispettivi multipli
l'indicazione dell'annata di produzione deve sempre figurare in etichetta, ad eccezione dell'Alto Adige Spumante. E' inoltre
obbligatoria l'indicazione dell'annata nei casi in cui la denominazione d'origine controllata "Alto Adige" sia accompagnata
dalla menzione "passito" o dalla menzione "vendemmia tardiva" o dalla menzione "riserva" o dalla menzione "classico". Negli altri casi
l'indicazione dell'annata è facoltativa.
- In etichetta può essere utilizzato il riferimento a una
microzona di produzione (vigna), purché lo stesso termine "vigna"
sia seguito dal corrispondente toponimo e in conformità alle norme
vigenti.
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