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lavinium Doc Trentino-Alto Adige


Le Doc del Trentino-Alto Adige


Le Doc del Trentino Alto Adige

D.O.C. Alto Adige: 3

D.O.C. Trentino: 8
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
vino spumantespumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito,
v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province del Trentino-Alto Adige ->

Vitigni autorizzati dell'Abruzzo

Alto Adige (Südtirol) - D.M. 06/08/2010 - G.U. n.197 del 24/08/2010

 - I vini "Alto Adige" con la menzione di vitigno Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Pinot Nero, possono essere elaborati nella tipologia "spumante". I vini "Alto Adige" senza sottodenominazione e senza menzione di vitigno (ma con gli stessi vitigni precedentemente menzionati, da soli o in assemblaggio) possono essere elaborati nella tipologia "spumante" con fermentazione in bottiglia (Metodo Classico) purché affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente. Per la versione "Rosé" il Pinot Nero deve essere presente per almeno il 20%.
 - Il vino spumante a fermentazione in bottiglia "Alto Adige" senza indicazione di vitigno ad eccezione dello spumante "Alto Adige" Rosé, può essere destinato a "riserva" e a tal fine sottoposto a un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente.
 - I vini "Alto Adige" Bianco e "Alto Adige" ottenuti con le varietà Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer Aromatico, Moscato Giallo, Müller Thurgau, Sylvaner, Kerner o Moscato Rosa, possono essere elaborati nella tipologia "passito", con parziale appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro, che non vengano praticate aggiunte di mosti concentrati o rettificati e che il vino venga immesso al consumo non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.
 - I vini monovarietali con la menzione del vitigno possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 14% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come "vendemmia tardiva".
 - I vini "Alto Adige" Lagrein Scuro (o Lagrein), Merlot, Pinot Nero, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein e Merlot-Lagrein, possono essere destinati a "riserva" con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore all'11.5%.
 - I vini "Alto Adige" Lagrein Scuro (o Lagrein) e "Alto Adige" Lagrein Rosato (o Rosé), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, possono indicare in etichetta la specificazione "Lagrein di Gries" o "Lagrein Grieser" o "Lagrein aus Gries".
 - I vini "Alto Adige Meranese di Collina" ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo, possono indicare in etichetta "del Burgraviato" o "Burggräfler".
 - I vini "Alto Adige Santa Maddalena" ottenuti da uve provenienti dalla zona d'origine più antica, possono indicare in etichetta la specificazione aggiuntiva "Classico" o "Klassisch" o "Klassisches Ursprungsgebiet".
 - I vini "Alto Adige Terlano" ottenuti da uve provenienti dai vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, possono riportare in etichetta la specificazione aggiuntiva "Classico" o "Klassisch" o "Klassisches Ursprungsgebiet".
 - I vini "Alto Adige Valle Isarco" prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, possono riportare in etichetta la specificazione "di Bressanone" o "Brixner".
 - I vini "Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher" devono essere prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro.
 - In recipienti da lt 0,375, lt 0,75 e rispettivi multipli l'indicazione dell'annata di produzione deve sempre figurare in etichetta, ad eccezione dell'Alto Adige Spumante. E' inoltre obbligatoria l'indicazione dell'annata nei casi in cui la denominazione d'origine controllata "Alto Adige" sia accompagnata dalla menzione "passito" o dalla menzione "vendemmia tardiva" o dalla menzione "riserva" o dalla menzione "classico". Negli altri casi l'indicazione dell'annata è facoltativa.
 - In etichetta può essere utilizzato il riferimento a una microzona di produzione (vigna), purché lo stesso termine "vigna" sia seguito dal corrispondente toponimo e in conformità alle norme vigenti.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Bianco (Weiss) 100q 70% 10.5% 11.5% 18 g/l 4 g/l (Chardonnay e/o 00%÷70%
Pinot Bianco e/o
Pinot Grigio) 2 su 3 min. 75%
Müller Thurgau e/o 00%÷25%
Sauvignon e/o
Riesling e/o
Sylvaner e/o
Gewürztraminer
Vino passito Bianco Passito 100q 40% 14% 16% (di cui svolto almeno il 10%) 22 g/l 4 g/l come sopra come sopra
Vino passito Passito (con menzione di 2 vitigni) 100q 40% 14% 16% (di cui svolto almeno il 10%) 22 g/l 4 g/l Chardonnay e/o 15%÷100%
Pinot  bianco  e/o
Pinot grigio e/o
Müller Thurgau e/o
Sauvignon e/o
Silvaner (Sylvaner) e/o
Gewürztraminer e/o
Kerner e/o
Moscato  Giallo
Vino passito Vendemmia Tardiva (con menzione di vitigno) 100q 50% 13.5% 13.5% (di cui svolto almeno il 10%) 22 g/l 4 g/l monovitigno 100%
Vino spumante Spumante (anche Vino rosato Rosé)

-

-

-

11.5% 17 g/l 4 g/l Chardonnay e/o 00%÷100%
Pinot Bianco e/o
Pinot Nero
Pinot Nero (nel Rosé) 20%÷100%
vino bianco Moscato Giallo (Goldmuskateller) 100q 70% 10% 11% (di cui svolto almeno il 10%) 16 g/l 4 g/l Moscato Giallo 85%÷100%
altri racc. 00%÷15%
vino bianco Kerner 110q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Kerner 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Pinot Bianco (Weißburgunder) 130q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Pinot Bianco 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Pinot Grigio (Ruländer) 130q 70% 11% 11.5% 16 g/l 4 g/l Pinot Grigio 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Chardonnay 130q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Chardonnay 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Riesling Italico (Welschriesling) 130q 70% 10.5% 11% 15 g/l 4 g/l Riesling Italico 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Riesling 130q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Riesling 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Müller Thurgau 130q 70% 10% 11% 15 g/l 4 g/l Müller Thurgau 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Sylvaner  130q 70% 10% 11% 15 g/l 4 g/l Sylvaner 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Sauvignon  130q 70% 11% 11.5% 16 g/l 4 g/l Sauvignon 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Traminer Aromatico (Gewürztraminer)  120q 70% 11% 11.5% (di cui svolto almeno  l' 11%) 16 g/l 4 g/l Gewürztraminer 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosato Moscato Rosa (Rosenmuskateller)  60q 65% 12% 12.5% (di cui svolto almeno il 10%) 18 g/l 4 g/l Moscato Rosa 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosato Lagrein Rosato (Kretzer) 140q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Lagrein 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Lagrein o Lagrein Scuro (Dunkel) 140q 70% 11% 11.5% 20 g/l 4 g/l Lagrein 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosato Merlot Rosato o Rosé (Kretzer) 130q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Merlot 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Merlot 130q 70% 10.5% 11% 20 g/l 4 g/l Merlot 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Cabernet Sauvignon 110q 70% 11% 11.5% 20 g/l 4 g/l Cabernet Sauvignon 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Cabernet Franc 110q 70% 11% 11.5% 20 g/l 4 g/l Cabernet Franc 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Cabernet 110q 70% 11% 11.5% 20 g/l 4 g/l Cabernet (Franc e Sauvignon) 15%÷85%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Cabernet-Lagrein

-

-

-

11.5% 20 g/l 4 g/l Cabernet Sauvignon 15%÷85%
Cabernet Franc 15%÷85%
Lagrein 15%÷85%
Vino rosso Cabernet-Merlot

-

-

-

11.5% 20 g/l 4 g/l Cabernet Sauvignon 15%÷85%
Cabernet Franc 15%÷85%
Merlot 15%÷85%
Vino rosso Merlot-Lagrein

-

-

-

11.5% 20 g/l 4 g/l Merlot 15%÷85%
Lagrein 15%÷85%
Vino rosso Pinot Nero (Blauburgunder) 120q 70% 11% 11.5% 20 g/l 4 g/l Pinot Nero 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosato Pinot Nero Rosé (Blauburgunder Rosé) 120q 70% 11% 11.5% 16 g/l 4 g/l Pinot Nero 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Malvasia (Malvasier) 110q 70% 11% 11.5% 18 g/l 4 g/l Malvasia 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Schiava  (Vernatsch) 140q 70% 9.5% 10.5% 18 g/l 4 g/l Schiava 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Schiava Grigia       (Grauvernatsch) 140q 70% 10.5% 11.5% 18 g/l 4 g/l Schiava Grigia 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%

Alto Adige Colli di Bolzano (Südtirol Bozen Leiten) (sottozona)

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso

130q 70% 10% 11% 20 g/l 4 g/l Schiava (e sottovarietà) 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%

Alto Adige Meranese (Südtirol Meraner) o Alto Adige Meranese di Collina (Südtirol Meraner Hügel) (sottozona)

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso

125q 70% 10% 11% 18 g/l 4 g/l Schiava (e sottovarietà) 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%

Alto Adige Santa Maddalena (Südtirol St. Magdalener) (sottozona)

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso

125q 70% 10.5% 11.5% 20 g/l 4 g/l Schiava (e sottovarietà) 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%

Alto Adige Terlano (Südtirol Terlaner) (sottozona)

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

vino bianco

125q 70% 10.5% 11.5% 16 g/l 4 g/l Pinot Bianco e/o 50%÷100%
Chardonnay
Riesling Italico e/o 00%÷50%
Riesling e/o
Sauvignon e/o
Sylvaner e/o
Müller Thurgau
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Pinot Bianco (Weißburgunder) 125q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Pinot Bianco 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Chardonnay 125q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Chardonnay 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Riesling Italico (Welschriesling) 125q 70% 10.5% 11% 15 g/l 4 g/l Riesling Italico 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Riesling 125q 70% 10.5% 11.5% 16 g/l 4 g/l Riesling 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Sylvaner 125q 70% 10.5% 11.5% 15 g/l 4 g/l Sylvaner 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Müller Thurgau 125q 70% 10.5% 11.5% 15 g/l 4 g/l Müller Thurgau 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Sauvignon 125q 70% 11% 12% 16 g/l 4 g/l Sauvignon 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Pinot Grigio 125q 70% 11% 12% 16 g/l 4 g/l Pinot Grigio 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%

Alto Adige Valle Isarco (Südtirol Eisacktal o Eisacktaler) (sottozona)

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Pinot Grigio (Ruländer) 100q 70% 11% 11% 16 g/l 4 g/l Pinot Grigio 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Sylvaner  125q 70% 10% 10.5% 16 g/l 4 g/l Sylvaner 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Veltliner 120q 70% 10% 10.5% 16 g/l 4 g/l Veltliner 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Müller Thurgau 130q 70% 10% 10.5% 15 g/l 4 g/l Müller Thurgau 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Kerner 100q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Kerner 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Riesling 100q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Riesling 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Traminer Aromatico (Gewürztraminer)  100q 70% 11% 11.5% (di vui svolto almeno il 11%) 16 g/l 4.5 g/l Gewürztraminer 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Klausner Laitacher 125q 70% 9.5% 11% 18 g/l 4 g/l Schiava e/o 00%÷100%
Portoghese e/o
Lagrein e/o
Pinot Nero

Alto Adige Valle Venosta (Südtirol Veinschgau) (sottozona)

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Chardonnay 110q 70% 10% 11% 16 g/l 4 g/l Chardonnay 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Kerner 100q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Kerner 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Müller Thurgau 120q 70% 10% 10.5% 15 g/l 4 g/l Müller Thurgau 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Pinot Bianco (Weißburgunder) 110q 70% 10% 10.5% 16 g/l 4 g/l Pinot Bianco 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Pinot Grigio (Ruländer) 100q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Pinot Grigio 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Riesling 100q 70% 10% 11% 16 g/l 4 g/l Riesling 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
vino bianco Traminer Aromatico (Gewürztraminer) 90q 70% 10.5% 11% (di cui svolto almeno il 10.5%)  16 g/l 4 g/l Gewürztraminer 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Pinot Nero (Blauburgunder) 100q 70% 10.5% 11% 20 g/l 4 g/l Pinot Nero 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%
Vino rosso Schiava  (Vernatsch) 120q 70% 9.5% 10.5% 18 g/l 4 g/l Schiava 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%

Lago di Caldaro o Caldaro (Kalterersee o Kalterer) - D.M. 06/08/2010 - G.U. n.197 del 24/08/2010

 - E' consentita la specificazione "Classico" per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, tutti in provincia di Bolzano, e "Classico superiore" per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuti dalle stesse uve ma che abbiano raggiunto un titolo alcolometrico minimo del vino dell'11%.
 - I vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro", con la specificazione "Classico" (Klassisch) o "Classico superiore" (Klassisches Ursprungsgebietes) possono riportare in etichetta la menzione D.O.C. "Alto Adige".
 - I vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuti con uve selezionate e particolarmente pregiate, che abbiano raggiunto un titolo alcolometrico minimo del vino dell'11,5% possono riportare in etichetta la menzione "Scelto" (Auslese).
 - Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualificato "Scelto" (o Auslese) deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di volume nominale da 0,750 a 0,375 litri.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso

140q 70% 10% 10.5% 18 g/l 4 g/l Schiava 85%÷100%
altri idonei prov. Bolzano 00%÷15%

Valdadige - D.M. 31/5/2002 - G.U. n.141 del 18/6/2002

 - E' consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Valdadige", nel limite massimo del 15%.
 - I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione "Chardonnay" e "Pinot bianco" possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.
 - E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale. I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige" possono essere conservati in recipienti di legno.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Bianco 150q 70% 9.5% 10.5% 17 g/l 4.5 g/l Garganega e/o 80%÷100%
Trebbiano Toscano e/o
Nosiola e/o
Sauvignon
Pinot Bianco e/o 20%÷100%
Pinot Grigio e/o
Riesling Italico e/o
Chardonnay e/o
Müller Thurgau
vino bianco Chardonnay (frizzante) 150q 70% 9.5% 10.5% (11%) 17 g/l (15 g/l) 4.5 g/l (5.5) Chardonnay 85%÷100%
racc. province di Trento e Bolzano 00%÷15%
vino bianco Pinot Bianco (frizzante) 150q 70% 9.5% 10.5% (11%) 17 g/l (15 g/l) 4.5 g/l (5.5) Pinot Bianco 85%÷100%
racc. province di Trento e Bolzano 00%÷15%
vino bianco Pinot Grigio 140q 70% 9.5% 10.5% 17 g/l 4.5 g/l Pinot Grigio 85%÷100%
racc. province di Trento e Bolzano 00%÷15%
Vino rosato Rosato 150q 70% 9.5% 10.5% 17 g/l 4.5 g/l Enantio e/o 50%÷100%
Schiava
Merlot e/o 00%÷50%
Pinot Nero e/o
Lagrein e/o
Teroldego e/o
Cabernet Franc e/o
Cabernet Sauvignon
Vino rosso Rosso 150q 70% 10.0% 11% 20 g/l 4.5 g/l come sopra come sopra
Vino rosso Schiava 150q 70% 9.5% 10.5% 17 g/l 4.5 g/l Schiava  85%÷100%
racc. province di Trento e Bolzano 00%÷15%

Valdadige Terradeiforti o Terradeiforti - D.M. 24/05/2010 - G.U. n.141 del 19/6/2010

 - I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige Terradeiforti" o "Terradeiforti" dovranno essere sottoposti al seguente periodo di maturazione: Pinot grigio 4 mesi, Pinot Grigio Superiore, Enantio e Casetta 10 mesi, Casetta Riserva ed Enantio Riserva 36 mesi, tutti con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
 - I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.
 - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 in coltura specializzata.
 - E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 - E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
 - E' ammessa la colmatura dei vini in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.
 - L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria.
 - Elenco delle unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata: Avio, Brentino, Brentino-Belluno, Belluno Veronese, Borghetto all'Adige, Canale o Incanale, Ceraino, Dolcè, Gaium, Mama d'Avio, Masi d'Avio, Montalto, Ossenigo, Peri, Preabocco, Rivalta Veronese, Rivoli Veronese, Sabbionara, Tessari, Vo' Destro, Vo' Sinistro, Volargne, Zuane.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Pinot Grigio (superiore) 140q (120q) 70% 10.0% (10.5%) 11.0% (12%) 19% (20 g/l) 4.5 g/l Pinot Grigio 85%÷100%
altri racc. province di Trento e Verona 00%÷15%
Vino rosso Casetta (riserva) 90q 70% 11.5% 12% (12,5%) 21 g/l (24 g/l) 4.5 g/l Casetta 85%÷100%
altri racc. province di Trento e Verona 00%÷15%
Vino rosso Enantio (riserva) 90q 70% 11.5% 12% (12,5%) 22 g/l (25 g/l) 4.5 g/l Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) 85%÷100%
altri racc. province di Trento e Verona 00%÷15%

Casteller - D.M. 13/10/2004 - G.U. n.254 del 28/10/2004

 - L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, è consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa Denominazione di Origine Controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max

Vino rosso

160q 70% 10% 11% 18 g/l 4.5 g/l Merlot 50%÷100%
Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o 00%÷50%
Schiava (grossa e/o gentile)  e/o
Lagrein e/o
Teroldego)

Teroldego Rotaliano - D.M. 18/2/1971 - G.U. n.139 del 3/6/1971

 - La menzione riserva è consentita per quei vini che abbiano raggiunto un titolo alcolometrico totale minimo del 12% e abbiano subito un invecchiamento minimo di 24 mesi.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
Vino rosato Rosato 170q 70% 10.5% 11.5% 19 g/l 4.5 g/l Teroldego 100%
Vino rosso Rosso 170q 70% 10.5% 11.5% 21 g/l 4.5 g/l Teroldego 100%
Vino rosso Superiore 170q 70% 11.5% 12% 22 g/l 4.5 g/l Teroldego 100%
Vino rosso Riserva 170q 70% 11.5% 12% 22 g/l 4.5 g/l Teroldego 100%

Trentino - D.M. 8/06/2010 - G.U. n.146 del 25/06/2010

 - E' consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo non aromatici ed anche di annate diverse, esclusi quelli ottenuti dalle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", nel limite massimo del 15%.
 - I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Bianco, Rosso, Chardonnay, Pinot Bianco, Riesling (Renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Lagrein e Marzemino, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto nelle tipologie base e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto nelle tipologie base, qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno un anno per i vini bianchi e di due anni per i vini rossi, possono riportare in etichetta la menzione "riserva". Per tutti i vini recanti la menzione "riserva" è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 - La vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali,  onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%. Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
 - La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite a frutto bianco: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon; a frutto rosso: Cabernet (Franc e/o Sauvignon e/o Carmenère), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Lagrein. Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati e la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.
 - Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.
 - La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Bianco 150q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4.5 g/l Chardonnay e/o Pinot Bianco 80%÷100%
Sauvignon e/o 00%÷20%
Müller Thurgau e/o
Manzoni bianco
vino bianco Bianco (da due varietà) 150q 70% 10.5% 11% 17 g/l 4.5 g/l Chardonnay e/o 25%÷75%
Pinot Bianco e/o
Pinot Grigio e/o
Sauvignon
Vino rosato Rosato (Kretzer) 150q 70% 10% 11% 17 g/l 4 g/l Enantio e/o 00%÷70%
Schiava e/o
Teroldego e/o
Lagrein, almeno in coppia
Vino rosso Rosso 140q 70% 10.5% 11.5% 22 g/l 4 g/l Cabernet Franc e/o

00%÷100%

Cabernet Sauvignon e/o
Carmenère
Merlot
Vino rosso Rosso (da due varietà) 140q 70% 10.5% 11% 22 g/l 4 g/l Cabernet Franc e/o 25%÷75%
Cabernet Sauvignon e/o
Merlot e/o
Lagrein
vino bianco Chardonnay 150q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4.5 g/l Chardonnay 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino bianco Moscato Giallo 120q 70% 10.5% 11% 17 g/l 4.5 g/l Moscato Giallo 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosato Moscato Rosa (o delle Rose) 80q 60% 11% 15% 23 g/l 5 g/l Moscato Rosa 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino bianco Müller Thurgau 140q 70% 10% 11% 16 g/l 4.5 g/l Müller Thurgau 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino bianco Nosiola 140q 70% 10% 10.5% 16 g/l 4.5 g/l Nosiola 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino bianco Pinot Bianco 150q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4.5 g/l Pinot Bianco 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino bianco Pinot Grigio 140q 70% 10.5% 11% 16 g/l 4 g/l Pinot Grigio 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino bianco Riesling Italico 150q 70% 10.5% 10.5% 16 g/l 4.5 g/l Riesling Italico 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino bianco Riesling (Renano) 140q 70% 10.5% 11% 17 g/l 4.5 g/l Riesling 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino bianco Sauvignon 140q 70% 10.5% 11% 17 g/l 4.5 g/l Sauvignon 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino bianco Traminer Aromatico 140q 70% 11% 11.5% 17 g/l 4 g/l Traminer Aromatico 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Cabernet 130q 70% 10.5% 11% 22 g/l 4 g/l (Cabernet Franc e/o 85%÷100%
Cabernet Sauvignon)
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Cabernet Franc 130q 70% 10.5% 11% 22 g/l 4 g/l Cabernet Franc 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Cabernet Sauvignon 130q 70% 10.5% 11% 22 g/l 4 g/l Cabernet Sauvignon 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosato Lagrein (rosato o Kretzer) 140q 70% 10.5% 11% 19 g/l 4 g/l Lagrein  85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Lagrein (Rubino o Dunkel) 140q 70% 10.5% 11% 20 g/l 4 g/l Lagrein 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Marzemino 130q 70% 10.5% 11% 20 g/l 4 g/l Marzemino 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Merlot 150q) 70% 10.5% 11% 22 g/l 4 g/l Merlot 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Pinot Nero 120q 70% 11% 11.5% 21 g/l 4 g/l Pinot Nero 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Rebo 140q 70% 10.5% 11% 20 g/l 4 g/l Rebo 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino passito Vino Santo 140q 30% 16% 16% di cui svolto almeno il 10% 22.5 g/l 6 g/l Nosiola 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%

Trentino Superiore - D.M. 8/06/2010 - G.U. n.146 del 25/06/2010

 - La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento sui graticci con i tradizionali metodi naturali, da concludersi non prima del 1° marzo successivo alla raccolta. Nell'elaborazione del suddetto vino non è ammessa la pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale. Le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno dei Comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve.

 - Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini "Trentino" Superiore devono essere effettuate esclusivamente nell'intero territorio della provincia di Trento.

 - Prima di essere immessi al consumo, i vini "Trentino" Superiore devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola e Moscato giallo; 10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco diversi da quelli di cui al punto precedente; 12 mesi per i vini delle tipologie "bianco" e Pinot nero; 22 mesi per i vini delle tipologie "rosso", Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo; 48 mesi per il Vino Santo. Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve per tutte le tipologie di prodotto ad eccezione del Vino Santo per il quale il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo alla raccolta.
 - E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini "Trentino" Superiore, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%.

 - Ferme restando le rese ad ettaro previste dalla presente regolamentazione del "Trentino" Superiore, le uve destinate all'ottenimento dei vini "Trentino" Superiore Vendemmia Tardiva non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

 - I vini "Trentino" Superiore Vendemmia Tardiva devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

- Per tutte le tipologie di vino del presente disciplinare è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di raccolta delle uve.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Bianco 100q 70% 11.5% 12,5% 20 g/l 4.5 g/l Chardonnay e/o 85%÷100%
Pinot Bianco e/o
Pinot Grigio
Manzoni Bianco 00%÷15%
Riesling
Sauvignon
Traminer Aromatico
Vino rosso Rosso 90q 70% 11.5% 12.5% 25 g/l 4.5 g/l Cabernet Franc e/o

85%÷100%

Cabernet Sauvignon e/o
Carmenère e/o
Merlot
Lagrein 00%÷15%
Rebo
vino biancoVino passito Chardonnay (Vendemmia Tardiva) 100q 70% 11.5% 12.5% (15%  di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Chardonnay 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino biancoVino passito Moscato Giallo (Vendemmia Tardiva) 100q 70% 10.5% 12% (15%  di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Moscato Giallo 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosatoVino passito Moscato Rosa o delle Rose  (Vendemmia Tardiva) 60q 60% 15% 15% (di cui almeno 11% svolto) 23 g/l (23 g/l) 5 g/l (5 g/l) Moscato Rosa 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino biancoVino passito Müller Thurgau (Vendemmia Tardiva) 120q 70% 10.5% 12% (di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Müller Thurgau 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino biancoVino passito Nosiola (Vendemmia Tardiva) 120q 70% 10.5% 12% (di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Nosiola 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino biancoVino passito Pinot Bianco (Vendemmia Tardiva) 100q 70% 11% 12.5% (di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Pinot Bianco 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino biancoVino passito Pinot Grigio (Vendemmia Tardiva) 100q 70% 11.5% 12.5% (di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Pinot Grigio 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino biancoVino passito Riesling (Vendemmia Tardiva) 100q 70% 11% 12% (di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Riesling 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino biancoVino passito Sauvignon (Vendemmia Tardiva) 100q 70% 11.5% 12.5% (di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Sauvignon 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
vino biancoVino passito Traminer Aromatico (Vendemmia Tardiva) 100q 70% 11.5% 12.5% (di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Traminer Aromatico 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Cabernet 90q 70% 11.5% 12.5% 25 g/l 4.5 g/l (Cabernet Franc e/o 85%÷100%
Cabernet Sauvignon)
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Cabernet Franc 90q 70% 11.5% 12.5% 25 g/l 4.5 g/l Cabernet Franc 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Cabernet Sauvignon 90q 70% 11.5% 12.5% 25 g/l 4.5 g/l Cabernet Sauvignon 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Lagrein (Rubino o Dunkel) 90q 70% 11.5% 12.5% 25 g/l 4.5 g/l Lagrein 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Marzemino 100q 70% 11.5% 12.5% 24 g/l 4.5 g/l Marzemino 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Merlot 90q 70% 11.5% 12.5% 25 g/l 4.5 g/l Merlot 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Pinot Nero 80q 70% 11.5% 12.5% 24 g/l 4.5 g/l Pinot Nero 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino rosso Rebo 90q 70% 12.5% 12.5% 25 g/l 4.5 g/l Rebo 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%
Vino passito Vino Santo 120q 30% 18% 18%  (di cui almeno 11% svolto) 26 g/l 6 g/l Nosiola 85%÷100%
uve doc "Trentino" non aromatiche 00%÷15%

Trentino Sorni (Sottozona) - D.M. 8/06/2010 - G.U. n.146 del 25/06/2010

 - Nell'etichettatura dei vini, l'ndicazione del nome della sottozona "Sorni", seguita dall'indicazione della tipologia bianco o rosso, può essere sostituita, rispettivamente, dalle diciture "Bianco dei Sorni" e "Rosso dei Sorni".

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino bianco Bianco 140q 70% 10.5% 11% 17 g/l 4.5 g/l Nosiola e/o 00%÷100%
Müller Thurgau e/o
Silvaner verde e/o
Pinot Bianco e/o
Pinot Grigio e/o
Chardonnay
Vino rosso Rosso 140q 70% 10.5% 11% 17 g/l 4.5 g/l Teroldego e/o 00%÷100%
Schiava (gentile, grigia, grossa) e/o
Lagrein

Trentino Isera o d'Isera (Sottozona) - D.M. 8/06/2010 - G.U. n.146 del 25/06/2010

 - Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera" è ammessa la menzione "vigna", purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
Vino rosso Marzemino Superiore 90q 70% 11.5% 12.5% 24 g/l 4.5 g/l Marzemino 85%÷100%
uve rosse idonee prov. Trento 00%÷15%

Trentino Ziresi o dei Ziresi (Sottozona) - D.M. 8/06/2010 - G.U. n.146 del 25/06/2010

 - Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" è ammessa la menzione "vigna", purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
Vino rosso Marzemino Superiore 90q 70% 11.5% 12.5% 24 g/l 4.5 g/l Marzemino 85%÷100%
uve rosse idonee prov. Trento 00%÷15%

Trentino Castel Beseno o Beseno (Sottozona) - D.M. 8/06/2010 - G.U. n.146 del 25/06/2010

 - Prima di essere immesso al consumo il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Castel Beseno" o "Beseno", deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 4 mesi. Per i vini Passito e Vendemmia Tardiva il periodo di affinamento è della durata di 12 mesi. In entrambi i casi il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per l'ottenimento dei vini Passito e Vendemmia Tardiva è vietata qualsiasi forma di arricchimento. Il vino passito deve essere ottenuto da uve sottoposte, dopo la raccolta, ad appassimento mediante procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia, con esclusione di metodi di deumidificazione operanti con l'ausilio del calore.

 - Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dalla menzione "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Castel Beseno" o "Beseno" è ammessa la menzione "vigna", purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
vino biancoVino passito Superiore (anche Passito o Vendemmia Tardiva) 90q 70% 11% 12% (15% di cui almeno 11% svolto) 19 g/l (23 g/l) 4.5 g/l (5 g/l) Moscato giallo 85%÷100%
uve bianche idonee prov. Trento 00%÷15%

Trento - D.M. 30/10/2002 - G.U. n.261 del 7/11/2002

 - Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.
 - Il vino spumante "Trento" (Bianco o Rosato) deve permanere per almeno 15 mesi sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.
 - La tipologia "Riserva" è ammessa solo per il "Bianco" e deve avere un titolo alcolometrico totale minimo del vino del 12%, inoltre deve aver trascorso un periodo minimo di 36 mesi di permanenza sui lieviti di fermentazione e deve riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
 - I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" nelle tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo di almeno 24 mesi di permanenza sui lieviti possono riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
 - Per il vino spumante "Trento" rosato è ammessa, in alternativa, l'indicazione "rosé".
 - Nei vini in cui non è obbligatorio riportare l'annata di produzione, è invece obbligatorio riportare nella etichetta complementare l'annata di sboccatura.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max
Vino spumante Bianco 150q 70% 9% 11,5% 16g/l 5g/l (Chardonnay e/o 00%÷100%
Pinot Bianco e/o
Pinot Nero e/o
Pinot Meunier)
spumante rosato Rosato 150q 70% 9% 11,5% 17 g/l 5 g/l come sopra come sopra
Vino spumante Bianco Riserva 150q 70% 10% 12% 17 g/l 5 g/l come sopra come sopra

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