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► zona di produzione ● in provincia di Bolzano (vedi la scheda dell'Alto Adige): comprende in parte i territori dei comuni di Andriano, Appiano, Bronzolo, Caldaro, Cortaccia, Egna, Magré all'Adige, Montagna, Nalles, Ora, Termeno e Vadena; ● in provincia di Trento: comprende in parte i territori dei comuni di Cembra, Faedo, Giovo, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Roveré della Luna e San Michele all'Adige;
► base ampelografica ● scelto (Auslese), classico, classico superiore, scelto classico, scelto classico superiore: schiava grossa e/o schiava gentile e schiava grigia, possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione nelle province autonome di Bolzano e di Trento;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 14 t/Ha e 10,00% vol. (11,00% vol. per la tipologia Scelto o Auslese);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno delle zone di produzione delimitate, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province autonome di Bolzano e Trento; ● è ammesso l'arricchimento alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore, ad esclusione dei vini con la qualifica "Scelto" (Auslese);
► norme per l'etichettatura
● Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuto da uve selezionate aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00% vol. ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore all'11,50% vol. può portare la qualificazione aggiuntiva "Scelto" (Auslese); ● sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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