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► zona di produzione ● in provincia di Verona (vedi la scheda del Veneto): comprende il territorio dei Comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese; ● in provincia di Trento: comprende il territorio del Comune di Avio;
► base ampelografica ● Pinot Grigio (anche superiore): pinot grigio min. 85%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti max. 15%; ● Enantio (anche riserva): enantio min. 85%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti max. 15%; ● Casetta (anche riserva): casetta min. 85%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti max. 15%;
► norme per la viticoltura ● le forme di allevamento devono essere quelle già usate nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata; ● per i nuovi impianti e reimpianti il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.500; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,00% vol. per il Pinot Grigio (12 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Superiore), 9 t/Ha e 11,50% vol. per le tipologie Enantio e Casetta (anche riserva);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, è consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo dei Comuni di Caprino Veronese, in provincia di Verona e Ala e Rovereto, in provincia di Trento; ● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite; ● è ammessa la colmatura dei vini in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento; ● i seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione: - Enantio: 10 mesi con decorrenza 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve; - Enantio Riserva: 36 mesi con decorrenza 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve; - Casetta: 10 mesi con decorrenza 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve; - Casetta Riserva: 36 mesi con decorrenza 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve; - Pinot Grigio: 4 mesi con decorrenza 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve; - Pinot Grigio Superiore: 10 mesi con decorrenza 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
► norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige Terradeiforti" o "Terradeiforti" è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; ● elenco delle unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata, che possono essere indicate in etichetta: Avio, Mama d'Avio, Sabbionara, Vo' Destro, Vo' Sinistro, Masi d'Avio, Borghetto all'Adige, Dolcè, Ossenigo, Peri, Ceraino, Volargne, Rivoli Veronese, Canale o Incanale, Tessari, Zuane, Montalto, Gaium, Brentino-Belluno, Preabocco, Brentino, Rivalta Veronese, Belluno Veronese
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