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► zona di produzione ● in provincia di Trento: comprende i terreni vitati ricadenti nei comuni amministrativi di Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana; 
● Trentino Vino Santo: comprende i territori amministrativi dei comuni di Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano;

● Trentino Marzemino: comprende i territori amministrativi dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina e Volano;
► base ampelografica ● anche superiore: chardonnay e/o pinot bianco min. 80%, sauvignon e/o müller Thurgau e/o manzoni bianco, max. 20%; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Moscato Giallo, Müller Thurgau, Nosiola, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico, Riesling (renano), Sauvignon, Traminer Aromatico min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", con esclusione delle varietà moscato giallo e traminer aromatico; ● con menzione di due vitigni bianchi: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente; ● rosato (kretzer): enantio e/o schiava e/o teroldego e/o lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno max. 70%; ● rosso: cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère e/o merlot; ● con menzione del vitigno rossi: Moscato Rosa (localmente detto "delle Rose"), Cabernet (Franc e/o Sauvignon e/o Carmenère), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Lagrein (rubino o rosato), Marzemino, Merlot, Pinot Nero, Rebo min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", con esclusione della varietà moscato rosa; ● con menzione di due vitigni rossi: Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Lagrein, la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente; ● vino santo: nosiola min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", con esclusione delle varietà moscato giallo e traminer aromatico;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti è previsto un numero minimo di 2.500 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 15 t/Ha e 10,00% vol. per il Rosato o Kretzer, 10,50% vol. per Bianco, Pinot Bianco, Chardonnay, Riesling Italico e Merlot, 14 t/Ha e 10,00% vol. per Müller Thurgau e Nosiola, 10,50% vol. per Pinot Grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Rosso, Lagrein e Rebo, 11,00% vol. per il Traminer Aromatico, 16,00% vol. per il Vino Santo, 13 t/Ha e 10,50% vol. per Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère e Marzemino, 12 t/Ha e 10,50% vol. per il Moscato Giallo, 11,00% vol. per il Pinot Nero, 8 t/Ha e 15,00% vol. per il Moscato Rosa;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della Provincia autonoma di Trento; ● le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della tipologia Moscato Rosa; ● è consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varietà moscato rosa, moscato giallo e traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", nel limite massimo del 15%; ● la denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della varietà di vitigno Moscato Giallo e Moscato Rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione;
► norme per l'etichettatura ● i vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Bianco, Rosso, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto, e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto, possono riportare in etichetta la menzione "Riserva", qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno un anno per i vini bianchi e di 2 anni per i vini rossi. Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve; ● per tutti i vini recanti la menzione "Riserva" è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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