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► zona di produzione ● in provincia di Trento: comprende i terreni vitati ricadenti nei comuni amministrativi di Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana; 
● Trentino Superiore Vino Santo: comprende i territori amministrativi dei comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone e Vezzano;
► base ampelografica ● bianco: chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot grigio min. 85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni manzoni bianco, riesling, sauvignon, traminer aromatico da soli o congiuntamente; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Moscato Giallo, Müller Thurgau, Nosiola, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer Aromatico min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione, con esclusione delle varietà moscato giallo e traminer aromatico; ● rosso: cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère e/o merlot min. 85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e Rebo da soli o congiuntamente; ● con menzione del vitigno rossi: Moscato Rosa (localmente detto "delle Rose"), Cabernet (Franc e/o Sauvignon e/o Carmenère), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Lagrein, Marzemino, Merlot, Pinot Nero, Rebo min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione, con esclusione della varietà moscato rosa; ● vino santo: nosiola min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione, con esclusione delle varietà moscato giallo e traminer aromatico; ● vendemmia tardiva: chardonnay, pinot bianco, pinot grigio, riesling, müller thurgau, sauvignon, traminer aromatico, nosiola, moscato giallo, da sole o congiuntamente, o moscato rosa, min. 85%, possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali altre varietà di vite a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la provincia di Trento;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● nei nuovi impianti e reimpianti deve essere data preferenza all'introduzione di forme di allevamento a parete verticale con una densità minima di 4.000 ceppi/Ha; nei casi in cui sussistono fondate motivazioni tecniche, può essere mantenuta la tradizionale forma di allevamento a pergola semplice con una densità minima di 3.500 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12 t/Ha e 10,50% vol. per Müller Thurgau e Nosiola, 18,00% vol. per il Vino Santo (dopo l'appassimento), 10 t/Ha e 10,50% vol. per il Moscato Giallo, 11,00% vol. per Pinot Bianco e Riesling, 11,50% vol. per Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Traminer Aromatico e Marzemino, 9 t/Ha e 11,50% vol. per Rosso, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Lagrein e Rebo, 8 t/Ha e 11,50% vol. per il Pinot Nero, 6 t/Ha e 15% vol. per il Moscato Rosa; ● il quantitativo massimo di uva da porre ad appassimento per la produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo non deve superare la produzione massima di 12 t/Ha; gli eventuali quantitativi, entro la resa massima sopra indicata, non utilizzati per la produzione del "Trentino" Superiore Vino Santo possono essere classificati "Trentino" Superiore Nosiola;
► norme per la vinificazione ● la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento sui graticci con i tradizionali metodi naturali, da concludersi non prima del 1° marzo successivo alla raccolta. Nell'elaborazione del "Trentino" Superiore Vino Santo non è ammessa la pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale; ● le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino "Trentino" Superiore Vino Santo devono essere effettuate all'interno dei Comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve delimitata; ● le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini "Trentino" Superiore devono essere effettuate esclusivamente nell'intero territorio della Provincia autonoma di Trento; ● prima di essere immessi al consumo, i vini "Trentino” Superiore devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno: - 4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola e Moscato Giallo; - 10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato Rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco diversi di quelli di cui al punto precedente; - 12 mesi per i vini delle tipologie "Bianco" e Pinot Nero; - 22 mesi per i vini delle tipologie "Rosso", Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo; - 48 mesi per il Vino Santo. Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve per tutte le tipologie di prodotto ad eccezione del Vino Santo per il quale il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo alla raccolta; ● è consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini "Trentino" Superiore, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%; ● le uve destinate all'ottenimento dei vini "Trentino" Superiore Vendemmia Tardiva non possono superare la resa di 50 hl di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 g/l; ● per i vini "Trentino" Superiore Vendemmia Tardiva non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati; ● i vini "Trentino" Superiore Vendemmia Tardiva devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1° novembre dell'anno di raccolta;
► norme per l'etichettatura ● per i vini "Trentino Superiore" è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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