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Le Doc del Trentino: Trento


Le Doc del Trentino: Trento

Trento D.O.C. (D.M. 30/10/2002 - G.U. n.261 del 7/11/2002)

zona di produzione
● in provincia di Trento: è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate nei comuni amministrativi di Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio Superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roveré della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Spormaggiore, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana;

base ampelografica
spumante bianco (anche riserva), spumante rosato: chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot nero e/o pinot meunier;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi/Ha;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 15 t/Ha e 9,00% vol. (10,00% vol. per la versione Riserva);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate all'interno del territorio della Provincia autonoma di Trento;
le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
è consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalla varietà traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", nel limite massimo del 15%;
i vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" devono permanere per almeno 15 mesi sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve;

norme per l'etichettatura
i vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" nelle tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo di almeno 24 mesi di permanenza sui lieviti possono riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;
il vino spumante a denominazione di origine controllata "Trento" Bianco ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo del 10% e che abbia trascorso un periodo di almeno 36 mesi di permanenza sui lieviti può fregiarsi della qualificazione "Riserva"; in tal caso è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve

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