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► zona di produzione ● in provincia di Bolzano (vedi la scheda dell'Alto Adige): comprende l'intero territorio dei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fié, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magré Sulla Strada dell'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena: ● in provincia di Trento: comprende l'intero territorio dei comuni di Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Drò, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villa Lagarina, Volano e Zambana;
► base ampelografica ● bianco: pinot bianco, pinot grigio, riesling italico, müller thurgau e chardonnay, da soli o congiuntamente min. 20%, trebbiano toscano, nosiola, sauvignon e garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio min. 85%, possono concorrere, max. 15%, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province; ● rosato, rosso: enantio (lambrusco a foglia frastagliata) e/o schiave (sottovarietà e sinonimi) min. 50%, merlot, pinot nero, lagrein, teroldego, cabernet franc e cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza; ● con menzione del vitigno rosso: Schiava (grossa e/o gentile e/o grigia) min. 85%, possono concorrere, max. 15%, uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province;
► norme per la viticoltura ● sono ammesse le forme di allevamento a spalliera e a pergoletta trentina; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 15 t/Ha e 9,50% vol. per Bianco, Rosato, Pinot Bianco, Chardonnay e Schiava, 10,00% vol. per il Rosso, 14 t/Ha e 9,50% vol. per il Pinot Grigio;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno delle zone di produzione delimitate; ● è consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Valdadige", nel limite massimo del 15%; ● è ammesso l'arricchimento alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore; ● i mosti ed i vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione "Chardonnay" e "Pinot Bianco", possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende le province autonome di Trento e Bolzano;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile
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