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► zona di produzione ●
in provincia di Perugia: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei Comuni di Citerna, Città di Castello, Gubbio, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Perugia, San Giustino e Umbertide;
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base ampelografica ●
bianco (anche superiore): min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 50%; ●
bianco spumante: min. 50% grechetto e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o pinot nero, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 50%; ●
con menzione del vitigno bianchi: Grechetto, Trebbiano (ciascuno almeno per l'85%), possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 15%; ●
rosato, rosso, rosso riserva, Novello: min. 50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 50%; ●
con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese (ciascuno almeno per l'85%), possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 15%;
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norme per la viticoltura ●
è consentita l'irrigazione di soccorso; ●
i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 2.500 viti per ettaro; ●
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata deve essere di 12 t/Ha per le tipologie Bianco, Rosso, Rosato, Novello, Trebbiano; per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 11 t/ha; per i vini Bianco Superiore, Rosso Riserva e Riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 9 t/ha; ●
il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve deve essere di 10% vol. per le tipologie Bianco, Trebbiano e Spumante, 11% vol. per le tipologie Bianco Superiore, Rosso e Rosato e con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e Grechetto; 12% vol. per le tipologie Rosso Riserva e Riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese;
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norme per la vinificazione ●
le operazioni di vinificazione, compreso l'arricchimento del grado alcolico, l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di Assisi, Citerna, Città di Castello, Corciano, Gubbio, Lisciano Niccone, Marsciano, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Perugia, Pietralunga, San Giustino e Umbertide; ●
per le tipologie Riserva Rosso, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese i vini debbono subire un invecchiamento obbligatorio minimo di 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve; ●
la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Altotiberini" Spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Le operazioni di elaborazione possono essere effettuate anche fuori zona di produzione ma limitatamente alla provincia di Perugia; ●
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecniche consentite;
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norme per l'etichettatura ●
nella etichettatura dei vini recante la menzione "Riserva" o la specificazione "Superiore" e, per le tipologie per le quali è previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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