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► zona di produzione ●
in provincia di Perugia: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo;
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base ampelografica ●
bianco: almeno il 50% grechetto, 20-35% trebbiano toscano e altri vitigni a bacca bianca non aromatici racc. e/o aut. della provincia di Perugia; ●
rosso (anche riserva): 60-70% sangiovese, 10-15% sagrantino, per la rimanente parte altri vitigni a bacca rossa non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Perugia;
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norme per la viticoltura ●
la resa massima di uva in coltura specializzata è di 13 t/Ha per la tipologia Bianco e di 11 t/Ha per la tipologia Rosso; ●
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per la tipologia Bianco, 11,50% vol. per la tipologia Rosso e 12,00% vol. per la versione Riserva;
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norme per la vinificazione ●
le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione; ●
il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" Rosso non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di almeno 30 mesi, di cui 12 in botti di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
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norme per l'etichettatura ●
nella designazione dei vini è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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