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Le Doc dell'Umbria: Rosso Orvietano o Orvietano Rosso


Le Doc dell'Umbria: Rosso Orvietano o Orvietano Rosso

Rosso Orvietano o Orvietano Rosso D.O.C. (D.M. 30/7/2010 - G.U. n.190 del 16/8/2010)

zona di produzione
● in provincia di Terni: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Porano e San Venanzo;

base ampelografica
min. 70% aleatico e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o canaiolo e/o ciliegiolo e/o merlot e/o montepulciano e/o pinot nero e/o sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%;
● con menzione del vitigno: Aleatico, Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot Nero, Sangiovese ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 2.500 piante;
è vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere pari a 10 t/Ha, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari a 11,0%vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve;
è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti nello schedario vitivinicolo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.
Le operazioni di arricchimento non possono determinare un aumento superiore ad un grado alcolometrico;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino del presente disciplinare è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

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