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Le Doc dell'Umbria: Colli Perugini


Le Doc dell'Umbria: Colli Perugini

Colli Perugini D.O.C. (D.M. 10/9/1999 - G.U. n. 231 dell'1/10/1999)

zona di produzione
● in provincia di Perugia: Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Perugia e Piegaro;
● in provincia di Terni: San Venanzo;

base ampelografica
● bianco, Vin Santo o Vino Santo: min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%, tranne per le malvasie che è consentito max. 10%;
● spumante: min. 80% grechetto e/o chardonnay e/o pinot nero e/o pinot bianco e/o pinot grigio, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 20%;
● rosato, rosso, Novello: min. 50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%;
● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grechetto, Pinot Grigio, Trebbiano min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ammesse alla coltivazione, max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ammesse alla coltivazione, max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 2.000 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha per le tipologie Grechetto, Pinot Grigio, Trebbiano, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese, 11 t/Ha per le tipologie Chardonnay e Spumante;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per le tipologie a bacca bianca, 10,00% vol. per la tipologia Spumante, 11,00% vol. per le tipologie a bacca rossa, compreso Rosato e Novello;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Le operazioni di elaborazione del vino "Colli perugini" Spumante possono essere effettuate anche fuori della zona di produzione;
la produzione del vino "Colli perugini" Spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica;
le uve destinate alla produzione della tipologia Vino Santo o Vin Santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e comunque fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo naturale del 26%.
Per l'appassimento è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata. L'elaborazione della tipologia Vino Santo o Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 350 litri;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a D.O.C. "Colli Perugini" può figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve, mentre quest'ultima è obbligatoria per le tipologie Vino Santo o Vin Santo e Novello

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