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Le Doc dell'Umbria: Spoleto


Le Doc dell'Umbria: Spoleto

Spoleto D.O.C. (D.M. 27/6/2011 - G.U. n.161 del 13/7/2011)

zona di produzione
● in provincia di Perugia: comprende parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi;

base ampelografica
● bianco: min. 50% trebbiano spoletino, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 50%;
● con menzione del vitigno bianco (anche superiore, spumante, passito): Trebbiano Spoletino min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 10,00% vol. per la tipologia Trebbiano Spoletino Spumante, 12 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Bianco, 11 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Trebbiano Spoletino, 9 t/Ha e 12,00% vol. per la tipologia Trebbiano Spoletino Superiore, 11 t/Ha e 14,00% vol. (dopo l'appassimento) per la tipologia Trebbiano Spoletino Passito;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata;
la tipologia Spumante appartenente alla categoria "Vino Spumante di Qualità" (VSQ) può essere spumantizzata con metodo Charmat e Classico;
per l'appassimento delle uve è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata;
è consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Spoleto" è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia "Trebbiano Spoletino Spumante" per la quale è facoltativo

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