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► zona di produzione ●
in provincia di Perugia: comprende parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi;
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base ampelografica ●
bianco: min. 50% trebbiano spoletino, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 50%; ●
con menzione del vitigno bianco (anche superiore, spumante, passito): Trebbiano Spoletino min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 15%;
► norme per la viticoltura ●
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie; ●
è consentita l'irrigazione di soccorso; ●
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 10,00% vol. per la tipologia Trebbiano Spoletino Spumante, 12 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Bianco, 11 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Trebbiano Spoletino, 9 t/Ha e 12,00% vol. per la tipologia Trebbiano Spoletino Superiore, 11 t/Ha e 14,00% vol. (dopo l'appassimento) per la tipologia Trebbiano Spoletino Passito;
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norme per la vinificazione ●
le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata; ●
la tipologia Spumante appartenente alla categoria "Vino Spumante di Qualità" (VSQ) può essere spumantizzata con metodo Charmat e Classico; ●
per l'appassimento delle uve è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata; ●
è consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore;
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norme per l'etichettatura ●
nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Spoleto" è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia "Trebbiano Spoletino Spumante" per la quale è facoltativo
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