|
► zona di produzione ●
in provincia di Perugia: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Collazzone, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e Todi;
►
base ampelografica ●
bianco: min. 50% grechetto, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 50%; ●
rosso, rosso superiore: min. 50% sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 50%; ●
con menzione del vitigno bianco (anche superiore, passito): Grechetto (o Grechetto di Todi) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 15%; ●
con menzione del vitigno rossi (anche superiore): Merlot (o Merlot di Todi), Sangiovese, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 15%;
►
norme per la viticoltura ●
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie; ●
è consentita l'irrigazione di soccorso; ●
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Bianco, 12 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Rosso, 10,8 t/Ha e 12,00% vol. per la tipologia Rosso Superiore, 10 t/Ha e 11,50% vol. per le tipologie Grechetto e Grechetto Passito (16,00% vol. dopo l'appassimento), Sangiovese e Merlot, 9 t/Ha e 12,00% vol. per le tipologie Grechetto Superiore, Sangiovese Superiore e Merlot Superiore;
►
norme per la vinificazione ●
le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a D.O.C. "Todi" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a DOC "Todi" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione e, comunque, nell'ambito territoriale dei Comuni confinanti con la predetta zona; ●
ad esclusione della tipologia "Todi" Grechetto Passito, è consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti a monte del vino destinati alla produzione dei vini DOC "Todi", alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie. Ad esclusione della predetta tipologia "Todi" Grechetto Passito, è ammessa la pratica della dolcificazione; ●
il vino "Todi" Rosso Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. I vini "Todi" Sangiovese e "Todi" Merlot devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Le tipologie di tali vini designate con menzione "Superiore" devono essere sottoposte ad un ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi. Il vino "Todi" Grechetto Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia; ●
il vino "Todi" Grechetto Passito deve essere ottenuto mediante l'appassimento delle uve sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizionamento che, in ogni caso, escludano il riscaldamento. Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad un periodo di maturazione di 10 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia;
►
norme per l'etichettatura ●
nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Todi" con menzione Superiore o Passito è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve
|