Lavinium logo
Esalazioni etiliche|Feed RSS| Cerca nel sito Scrivici In rete dall'anno 2000
Vinoclic

Follow laVINIum on FacebookFollow laVINIum on Twitter Iscrizione Newsletter di Lavinium Disciplinari e termini Le Doc e le Docg suddivise per regione e sempre aggiornate

Il vino nel bicchiere Notizie e attualità La vite fuori e dentro Le occasioni speciali Andiamo a vedere Fuori dal coro
Garantito IGP Garantito IGP Alta Fedeltà Garantito IGP Italian Wine Review Garantito IGP Lavinium Garantito IGP Wine Blog Garantito IGP Wine Surf

lavinium Doc Umbria


Le Doc dell'Umbria


Le Doc dell'Umbria

D.O.C.G.: 2

D.O.C.: 13
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
vino spumantespumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito,
v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province dell'Umbria ->

Vitigni raccomandati in Umbria

Denominazione Descrizione
Vino rossoVino passito Montefalco Sagrantino
(D.M. 1/9/2009 - G.U. n.210 del 10/9/2009)
zona di produzione
in provincia di Perugia: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo;

base ampelografica
secco, passito: sagrantino 100%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di impianto dovrà essere di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovrà superare i 2,50 metri lineari;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata è di 8 t/Ha. Fermo restando tale limite, per i nuovi impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima per ceppo è fissata in 2,5 chilogrammi;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino" Secco, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.50% vol.; fermo restando tale limite, le uve destinate alla tipologia "Montefalco Sagrantino" Passito, dopo appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 17,00% vol. Per la tipologia "Secco", qualora venga indicata la menzione "Vigna", le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione, tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei comuni di Foligno e Spoleto che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare;

nel caso della tipologia "Secco", qualora venga indicata la menzione Vigna non può essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve;

il vino "Montefalco Sagrantino" nelle tipologie Secco e Passito deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 33 mesi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve, di cui - per la sola tipologia Secco - almeno dodici mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione. Inoltre, il vino "Montefalco Sagrantino" nelle tipologie Secco e Passito non può essere immesso al consumo se non dopo aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno 4 mesi;

per quanto riguarda il vino "Montefalco Sagrantino" nella versione Passito viene ammessa, oltre all'appassimento naturale, la pratica del controllo dell'umidità. In questo caso gli ambienti possono essere soggetti al trattamento di deumidificazione e di eventuale abbassamento della temperatura ambientale. E' comunque vietato il ricorso al riscaldamento;

norme per l'etichettatura
la specificazione di tipologia "Secco" è facoltativa mentre è obbligatoria la specificazione di tipologia "Passito";

nella designazione dei vini è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
Vino rosso Torgiano Rosso Riserva
(D.M. 21/7/2003 - G.U. n.184 del 9/8/2003)
zona di produzione
in provincia di Perugia: il territorio amministrativo del comune di Torgiano;

base ampelografica
sangiovese min. 70%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 30%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.500 viti per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 9 t/Ha;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Torgiano, in provincia di Perugia;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano Rosso Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni, dei quali almeno 6 mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
su tutti i recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Torgiano Rosso Riserva", è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione "vendemmia"
vino biancoVino rosatoVino rossoVino passito Amelia
(D.M. 6/6/2011 - G.U. n.142 del 21/6/2011)
zona di produzione
in provincia di Terni: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Sangemini, Stroncone e Terni;

base ampelografica
bianco, Vin Santo: trebbiano toscano min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria max. 50%;

rosato, rosso, rosso riserva, Novello, Vin Santo occhio di Pernice: sangiovese min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria max. 50%;

con menzione del vitigno bianchi: Malvasia Toscana, Grechetto, min. 85%, possono concorrere altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria max. 15%;

con menzione del vitigno rossi: Ciliegiolo (anche riserva), Sangiovese (anche riserva), Merlot (anche riserva), min. 85%, possono concorrere altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura;

i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 2.500 viti per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 12 t/Ha per tutti i vini ad eccezione delle tipologie "Amelia" Rosso Riserva, Ciliegiolo Riserva e Sangiovese Riserva, per le quali la resa massima deve essere di 11 t/Ha;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per le tipologie Bianco, Grechetto, Rosso, Rosato e Novello, 11,00% vol. per la Malvasia, 12,00% vol. per Merlot, Ciliegiolo e Sangiovese, 12,50% vol. per Rosso riserva, Merlot Riserva, Sangiovese Riserva e Ciliegiolo Riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione, maturazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

per le tipologie Bianco, Malvasia, Rosato, Rosso, Novello, Rosso Riserva, Ciliegiolo e Ciliegiolo Riserva, Sangiovese a Sangiovese Riserva, Merlot e Merlot Riserva è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. L'arricchimento è ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Amelia", con mosti concentrati rettificati o con altre tecniche di arricchimento previste dalla vigente normativa;

i vini a denominazione di origine controllata "Amelia" Merlot, Rosso, Ciliegiolo e Sangiovese, possono fregiarsi della qualificazione "Riserva" solo se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° Novembre dell'anno della vendemmia;

per la produzione della tipologia "Amelia" Vin santo e Vin Santo Occhio di Pernice il metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35%; la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno 2 anni.
L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
vino biancoVino rosatoVino rosso Assisi
(D.M. 26/5/2010 - G.U. n.136 del 14/6/2010)
zona di produzione
in provincia di Perugia: comprende parte dei territori comunali di Assisi, Spello e Perugia;

base ampelografica
bianco: 50-70% trebbiano, 10-30% grechetto, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la Regione Umbria max. 40%;

rosato, rosso, Novello: 50-70% sangiovese, 10-30% merlot, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la Regione Umbria max. 40%;

con menzione del vitigno bianco: Grechetto almeno l'85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la Regione Umbria max. 15%;

con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero ciascnuno minimo 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la Regione Umbria max.15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia "Bianco", 10 t/Ha e 11,00% vol. per le tipologie "Grechetto", "Rosato" e "Novello", 10 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia "Rosso", 10 t/Ha e 12,00% vol. per le tipologie "Cabernet Sauvignon", "Merlot" e "Pinot Nero", 10 t/Ha e 12,50% vol. per le tipologie "Cabernet Sauvignon Riserva", "Merlot Riserva" e "Pinot Nero Riserva";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate internamente al territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione. E' consentito che dette operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi da parte di ditte che ne facciano richiesta e che dimostrino che da almeno tre anni, precedenti alla data del decreto di riconoscimento d.o.c. "Assisi" hanno effettuato le dette operazioni nelle cantine interessate. L'imbottigliamento deve essere effettuato all'interno della provincia di Perugia;

il vino a denominazione di origine controllata "Assisi" Rosso e quello con l'indicazione del vitigno, se sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in botte di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia, può portare la qualificazione "Riserva"
vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rosso Colli Altotiberini
(D.M. 7/2/2005 - G.U. n.39 del 17/2/2005)
zona di produzione
in provincia di Perugia: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei Comuni di Citerna, Città di Castello, Gubbio, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Perugia, San Giustino e Umbertide;

base ampelografica
bianco (anche superiore): min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 50%;

bianco spumante: min. 50% grechetto e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o pinot nero, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 50%;

con menzione del vitigno bianchi: Grechetto, Trebbiano (ciascuno almeno per l'85%), possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 15%;

rosato, rosso, rosso riserva, Novello: min. 50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 50%;

con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese (ciascuno almeno per l'85%), possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la regione Umbria max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 2.500 viti per ettaro;

la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata deve essere di 12 t/Ha per le tipologie Bianco, Rosso, Rosato, Novello, Trebbiano; per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 11 t/ha; per i vini Bianco Superiore, Rosso Riserva e Riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 9 t/ha;

il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve deve essere di 10% vol. per le tipologie Bianco, Trebbiano e Spumante, 11% vol. per le tipologie Bianco Superiore, Rosso e Rosato e con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e Grechetto; 12% vol. per le tipologie Rosso Riserva e Riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, compreso l'arricchimento del grado alcolico, l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di Assisi, Citerna, Città di Castello, Corciano, Gubbio, Lisciano Niccone, Marsciano, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Perugia, Pietralunga, San Giustino e Umbertide;

per le tipologie Riserva Rosso, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese i vini debbono subire un invecchiamento obbligatorio minimo di 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;

la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Altotiberini" Spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Le operazioni di elaborazione possono essere effettuate anche fuori zona di produzione ma limitatamente alla provincia di Perugia;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecniche consentite;

norme per l'etichettatura
nella etichettatura dei vini recante la menzione "Riserva" o la specificazione "Superiore" e, per le tipologie per le quali è previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossospumante rossoVino passito Colli del Trasimeno
(D.M. 5/7/2011 - G.U. n.176 del 30/7/2011)
zona di produzione
in provincia di Perugia: comprende parte del territorio amministrativo dei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno;

base ampelografica
bianco, frizzante, Vino Santo o Vin Santo: min. 40% trebbiano toscano, min. 30% grechetto e/o pinot bianco e/o chardonnay e/o pinot grigio, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale, max. 30%;

spumante metodo classico bianco: min. 70% chardonnay e/o pinot nero e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o Grechetto, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale max. 30%;

bianco scelto: min. 85% vermentino e/o grechetto e/o chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o sauvignon e/o riesling italico, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale, max. 15%;

rosato, rosso, rosso frizzante, rosso Novello, rosso riserva: min. 40% sangiovese, min. 30% ciliegiolo e/o gamay e/o merlot e/o cabernet, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale, max. 30%;

spumante classico rosé: min. 50% pinot nero, chardonnay e/o pinot bianco 50%;

rosso scelto: min. 70% gamay e/o cabernet sauvignon, e/o pinot nero e/o merlot, min. 15% sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, max. 15%;

con menzione del vitigno bianco: Grechetto min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, max. 15%;

con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Merlot, Cabernet Sauvignon, Gamay min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro

è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12,50 t/Ha per le tipologie Bianco, Vin Santo, Rosato e Rosso, 10 t/Ha per le tipologie Bianco Scelto, Spumante Classico e Grechetto, 9 t/Ha per le tipologie Rosso Scelto, Gamay, Cabernet Sauvignon e Merlot;

le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "Colli del Trasimento" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,50% vol. per Spumante Classico e Rosé, 10,50% vol. per Bianco (anche Frizzante) e Vin Santo, 11,00% per il Novello, 11,50% vol. per Bianco Scelto, Rosato, Rosso (anche frizzante) e Grechetto, 12,50% vol. per Rosso Scelto, Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay, 13,00% vol. per Rosso Riserva, Merlot Riserva, Cabernet Sauvignon Riserva e Gamay Riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di spumantizzazione e di imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Le operazioni di elaborazione del vino a DOC "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Spumante Metodo Classico possono essere effettuate anche fuori della zona di produzione e, comunque, nell'ambito del territorio della Regione Umbria;

è ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli Albi dei vigneti della DOC "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati;

è consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali;

i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Rosato, Rosso, Bianco Scelto, Grechetto, Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay devono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Rosso Scelto deve essere immesso al consumo a decorrere dal 1° ottobre successivo all'annata di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay, se sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 4 mesi in botti di legno a decorrere dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve, possono portare la qualificazione Riserva;

le uve destinate alla produzione della tipologia "Vin Santo" o "Vino Santo" devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e la loro vinificazione non deve avvenire anteriormente al 10 dicembre dell'anno di produzione delle uve.
E' ammessa, nella prima fase dell'appassimento, l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 220 g/l.
L'appassimento delle uve deve essere protratto fino a raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino minimo di 250 g/l.
La fermentazione e maturazione del vino devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 550 litri per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rosso Colli Martani
(D.M. 6/7/2009 - G.U. n.173 del 28/7/2009)
zona di produzione
in provincia di Perugia: comprende parte del territorio amministrativo dei Comuni di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo e parte del territorio dei comuni di Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Collazzone, Deruta, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Spoleto e Todi;

base ampelografica
bianco: min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 50%;

spumante: grechetto e/o chardonnay e/o pinot nero min.50%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 50%, le uve malvasia bianca di Candia e malvasia bianca lunga, da sole o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari;

rosso: min. 50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 50%;

con menzione del vitigno bianchi: Trebbiano, Grechetto, Grechetto di Todi, Chardonnay, Sauvignon, Riesling, min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 15%, le uve Malvasia bianca di Candia e Malvasia bianca lunga, da sole o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari;

con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Vernaccia nera min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie rosso e 2.600 per tutte le tipologie bianco;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha per le tipologie Bianco, Spumante e Trebbiano, 11 t/Ha per le tipologie Rosso e Merlot, 10 t/Ha per le tipologie Grechetto, Sauvignon, Riesling, Chardonnay, Sangiovese e Cabernet Sauvignon, 6 t/Ha per la tipologia Vernaccia;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli Martani" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per le tipologie Bianco, Spumante, Trebbiano e Riesling, 11,00% vol. per le tipologie Grechetto, Cardonnay, Sauvignon, Vernaccia e Rosso, 11,50% vol. per le tipologie Grechetto di Todi, Cabernet Sauvignon e Merlot;

norme per la vinificazione
è consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Martani" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore; è ammessa la pratica della dolcificazione, tranne che per la tipologia "Vernaccia";

la tipologia "Colli Martani" Vernaccia deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta e/o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 17,00% vol.;

il vino "Colli Martani" Sangiovese deve essere immesso al consumo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno 1 anno, a partire dal 31 ottobre dell'anno della vendemmia. Qualora detto vino abbia un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol. e venga sottoposto ad una maturazione di 2 anni, di cui 1 almeno di invecchiamento in botti di legno e, ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione "Riserva".
I vini "Colli Martani" Cabernet Sauvignon e Merlot possono essere immessi al consumo solo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire dal 31 ottobre dell'annata della vendemmia. Qualora detti vini vengano sottoposti ad una maturazione di 2 anni, di cui 1 almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione "Riserva";

norme per l'etichettatura
il vino "Colli Martani" Grechetto, può essere designato con il riferimento geografico "di Todi", qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Todi, il vino "Colli Martani" Vernaccia può essere designato con il riferimento geografico "di Cannara", qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Cannara;
 
vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Colli Perugini
(D.M. 10/9/1999 - G.U. n. 231 dell'1/10/1999)
zona di produzione
in provincia di Perugia: Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Perugia e Piegaro;
in provincia di Terni: San Venanzo;

base ampelografica
bianco, Vin Santo o Vino Santo: min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%, tranne per le malvasie che è consentito max. 10%;

spumante: min. 80% grechetto e/o chardonnay e/o pinot nero e/o pinot bianco e/o pinot grigio, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 20%;

rosato, rosso, Novello: min. 50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%;

con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grechetto, Pinot Grigio, Trebbiano min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ammesse alla coltivazione, max. 15%;

con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ammesse alla coltivazione, max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 2.000 ceppi per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha per le tipologie Grechetto, Pinot Grigio, Trebbiano, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese, 11 t/Ha per le tipologie Chardonnay e Spumante;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per le tipologie a bacca bianca, 10,00% vol. per la tipologia Spumante, 11,00% vol. per le tipologie a bacca rossa, compreso Rosato e Novello;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Le operazioni di elaborazione del vino "Colli perugini" Spumante possono essere effettuate anche fuori della zona di produzione;

la produzione del vino "Colli perugini" Spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica;

le uve destinate alla produzione della tipologia Vino Santo o Vin Santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e comunque fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo naturale del 26%.
Per l'appassimento è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata. L'elaborazione della tipologia Vino Santo o Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 350 litri;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a D.O.C. "Colli Perugini" può figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve, mentre quest'ultima è obbligatoria per le tipologie Vino Santo o Vin Santo e Novello
Vino rosso Lago di Corbara
(D.M. 8/3/2011 - G.U. n.69 del 25/3/2011)
zona di produzione
in provincia di Terni: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Colonnetta di Prodo, Corbara, Fossatello, Prodo e Titignano;

base ampelografica
bianco (anche riserva), Vendemmia Tardiva, passito (anche riserva): min. 60% grechetto e sauvignon, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Umbria, max. 40%;

rosso (anche riserva): min. 70% cabernet sauvignon e/o merlot e/o pinot nero e/o sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Umbria, max. 30%;

con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Sangiovese, min. 85%, possono concorrere le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Umbria, max. 15%;

con menzione del vitigno bianchi (anche riserva): Vermentino, Grechetto, Sauvignon, Chardonnay, min. 85%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Umbria, max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima dovrà essere di 4.000 piante per ettaro;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona di produzione e nel territorio amministrativo del comune di Montecchio.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

al termine dell'appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie "Lago di Corbara" Vendemmia tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.; al termine dell'appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie "Lago di Corbara" Passito e Passito Riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol.;

la tipologia "Lago di Corbara" Rosso deve essere immessa al consumo non prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
La tipologia "Lago di Corbara" Rosso Riserva non potrà essere immessa al consumo prima del 1° settembre del secondo anno successivo alla vendemmia; per tale tipologia è obbligatorio l'invecchiamento nel legno di minimo 12 mesi.
I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" nelle tipologie Vendemmia Tardiva e Passito devono essere immessi al consumo non prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, mentre per i vini bianchi nella tipologia Riserva non prima del 30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo della tipologia "Lago di Corbara" Passito Riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia, a partire dal 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
vino biancoVino rosso Montefalco
(D.M. 22/04/1993 - G.U. n.189 del 13/08/1993)
zona di produzione
in provincia di Perugia: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo;

base ampelografica
bianco: almeno il 50% grechetto, 20-35% trebbiano toscano e altri vitigni a bacca bianca non aromatici racc. e/o aut. della provincia di Perugia;

rosso (anche riserva): 60-70% sangiovese, 10-15% sagrantino, per la rimanente parte altri vitigni a bacca rossa non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Perugia;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata è di 13 t/Ha per la tipologia Bianco e di 11 t/Ha per la tipologia Rosso;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per la tipologia Bianco, 11,50% vol. per la tipologia Rosso e 12,00% vol. per la versione Riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione;

il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" Rosso non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di almeno 30 mesi, di cui 12 in botti di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nella designazione dei vini è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
vino biancoVino passito Orvieto
(D.M. 3/8/2010 - G.U. n.191 del 17/8/2010)
zona di produzione
in provincia di Terni: comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei Comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto e Porano;
in provincia di Viterbo: comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei Comuni di Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano e Lubriano;

base ampelografica
secco, abboccato, amabile, dolce, superiore, classico, classico superiore, vendemmia tardiva, muffa nobile: min. 60% trebbiano toscano (procanico) e grechetto, possono concorrere altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria e per la Provincia di Viterbo fino ad un massimo del 40%;

norme per la viticoltura
è vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l'irrigazione di soccorso;

per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.000 piante per ettaro;

la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per la tipologia "Orvieto" le 11 t/Ha, per la tipologia "Orvieto" con la qualificazione di Superiore le 8 t/Ha.
Per la tipologia Vendemmia Tardiva la resa massima di uva in coltura specializzata, parzialmente appassita, non deve essere superiore a 7 tonnellate per ettaro e per la tipologia Muffa Nobile non deve essere superiore a 5 tonnellate per ettaro;

le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione controllata "Orvieto" devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol. (11% vol. per la versione Superiore), le uve destinate alla produzione della tipologia Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13% vol. e la data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato Vendemmia Tardiva deve avvenire non prima del 1° ottobre; le uve destinate alla produzione della tipologia Muffa Nobile devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 16% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Orvieto" e "Orvieto Classico", anche nella tipologia Superiore, di affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino del presente disciplinare è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
Vino rosso Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
(D.M. 30/7/2010 - G.U. n.190 del 16/8/2010)
zona di produzione
in provincia di Terni: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Porano e San Venanzo;

base ampelografica
min. 70% aleatico e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o canaiolo e/o ciliegiolo e/o merlot e/o montepulciano e/o pinot nero e/o sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%;

con menzione del vitigno: Aleatico, Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot Nero, Sangiovese ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 2.500 piante;

è vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere pari a 10 t/Ha, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari a 11,0%vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve;

è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti nello schedario vitivinicolo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.
Le operazioni di arricchimento non possono determinare un aumento superiore ad un grado alcolometrico;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino del presente disciplinare è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
vino biancoVino spumanteVino passito Spoleto
(D.M. 27/6/2011 - G.U. n.161 del 13/7/2011)
zona di produzione
in provincia di Perugia: comprende parte dei territori comunali di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi;

base ampelografica
bianco: min. 50% trebbiano spoletino, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 50%;

con menzione del vitigno bianco (anche superiore, spumante, passito): Trebbiano Spoletino min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 10,00% vol. per la tipologia Trebbiano Spoletino Spumante, 12 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Bianco, 11 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Trebbiano Spoletino, 9 t/Ha e 12,00% vol. per la tipologia Trebbiano Spoletino Superiore, 11 t/Ha e 14,00% vol. (dopo l'appassimento) per la tipologia Trebbiano Spoletino Passito;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata;

la tipologia Spumante appartenente alla categoria "Vino Spumante di Qualità" (VSQ) può essere spumantizzata con metodo Charmat e Classico;

per l'appassimento delle uve è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata;

è consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Spoleto" è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia "Trebbiano Spoletino Spumante" per la quale è facoltativo
vino biancoVino rossoVino passito Todi
(D.M. 31/5/2010 - G.U. n.137 del 15/6/2010)
zona di produzione
in provincia di Perugia: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Collazzone, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e Todi;

base ampelografica
bianco: min. 50% grechetto, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 50%;

rosso, rosso superiore: min. 50% sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 50%;

con menzione del vitigno bianco (anche superiore, passito): Grechetto (o Grechetto di Todi) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 15%;

con menzione del vitigno rossi (anche superiore): Merlot (o Merlot di Todi), Sangiovese, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Bianco, 12 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Rosso, 10,8 t/Ha e 12,00% vol. per la tipologia Rosso Superiore, 10 t/Ha e 11,50% vol. per le tipologie Grechetto e Grechetto Passito (16,00% vol. dopo l'appassimento), Sangiovese e Merlot, 9 t/Ha e 12,00% vol. per le tipologie Grechetto Superiore, Sangiovese Superiore e Merlot Superiore;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a D.O.C. "Todi" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a DOC "Todi" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione e, comunque, nell'ambito territoriale dei Comuni confinanti con la predetta zona;

ad esclusione della tipologia "Todi" Grechetto Passito, è consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti a monte del vino destinati alla produzione dei vini DOC "Todi", alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie.
Ad esclusione della predetta tipologia "Todi" Grechetto Passito, è ammessa la pratica della dolcificazione;

il vino "Todi" Rosso Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
I vini "Todi" Sangiovese e "Todi" Merlot devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Le tipologie di tali vini designate con menzione "Superiore" devono essere sottoposte ad un ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi.
Il vino "Todi" Grechetto Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia;

il vino "Todi" Grechetto Passito deve essere ottenuto mediante l'appassimento delle uve sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizionamento che, in ogni caso, escludano il riscaldamento. Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad un periodo di maturazione di 10 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Todi" con menzione Superiore o Passito è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve
vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Torgiano
(D.M. 23/9/2009 - G.U. n.242 del 17/10/2009)
zona di produzione
in provincia di Perugia: il territorio amministrativo del comune di Torgiano;

base ampelografica
bianco: 50-70% Trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%;

spumante: max. 50% Chardonnay, max. 50% Pinot Nero, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 15%;

vendemmia tardiva: min. 50% Chardonnay, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%;

Vin Santo: 50-70% Trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%;

rosato, rosso: min. 50% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%;

con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay di Torgiano, Pinot Grigio di Torgiano, Riesling italico di Torgiano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 15%;

con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon di Torgiano, Pinot nero di Torgiano, Merlot di Torgiano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di impianto dovrà essere di 3.000 ceppi per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata è di 12,5 t/Ha per i vini Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano, 12,0 t/Ha per i vini Rosso e Rosato di Torgiano, 11,5 t/Ha per i vini Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano, 9,0 t/Ha per i vini Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano, 10,0 t/Ha per i vini Torgiano Spumante, Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati: "Torgiano" Spumante 10,50% vol., "Bianco di Torgiano", "Chardonnay di Torgiano", "Pinot Grigio di Torgiano", "Merlot di Torgiano" e "Riesling Italico di Torgiano" 11,00% vol., "Rosso e Rosato di Torgiano", "Cabernet Sauvignon di Torgiano" e "Pinot Nero di Torgiano"11,50% vol., "Torgiano» Vendemmia Tardiva" 14,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia. Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano" Spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a 2 anni di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia. Le operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso di Torgiano", "Merlot di Torgiano", "Cabernet Sauvignon di Torgiano" e "Pinot Nero di Torgiano", della durata di almeno 6 mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

per la tipologia "Torgiano Vendemmia Tardiva" le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta delle stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 14,00%;

la tipologia "Torgiano Vin Santo" deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16,00%. La vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Torgiano Vin Santo" deve avvenire in idonei recipienti di legno di capacità non superiore a litri 400; l'invecchiamento di detta tipologia non deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi nei predetti recipienti in legno di capacità non superiore a litri 400;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino, ad eccezione della tipologia spumante, per la quale è facoltativa, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione vendemmia
linea fine
© 2000-2012  laVINIum.com - Tutti i diritti riservati
E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito.
Il collegamento al data base della rivista è vietato senza esplicita autorizzazione
della direzione editoriale.
lavinium@lavinium.com

Valid HTML 4.01 Transitional          Valid HTML 4.01 Transitional