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lavinium Doc Veneto


Le Doc del Veneto


Le Doc del Veneto

D.O.C.G.: 11

D.O.C.: 26
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
vino spumantespumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito,
v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province del Veneto ->

Vitigni raccomandati nel Veneto

Denominazione Descrizione
Vino rosso Amarone della Valpolicella
(D.M. 24/3/2010 - G.U. n.84 del 12/4/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Dolcè, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Marano, Mezzane, Montecchia di Crosara, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Pietro in Cariano, Tregnago e Verona;

base ampelografica
classico, Valpantena, riserva: corvina veronese (cruina o corvina) dal 45 al 95%, è tuttavia ammessa in tale ambito la presenza del corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di corvina; rondinella dal 5 al 30%; possono concorrere fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.;

le uve, dopo l'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.; l'appassimento deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore;

norme per la vinificazione
i vini prima della immissione al consumo devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve; per poter utilizzare la specificazione "riserva" il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosso Bardolino Superiore
(D.M. 1/8/2001 - G.U. n.190 del 17/8/2001)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Affi, Bardolino, Bussolengo, Caprino, Castelnuovo, Cavaion, Costermano, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera, Rivoli Veronese, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;

base ampelografica
rosso
, classico: corvina veronese (cruina o corvina) 35-65%, è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà corvinone in sostituzione di una pari percentuale di corvina, purché il corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro, rondinella 10-40%, molinara, rossignola (rossetta), barbera, sangiovese, marzemino, merlot, cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente per un max. del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno. Annata di produzione obbligatoria in etichetta

vino biancoVino spumante Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco
(D.M. 4/2/2010 - G.U. n.39 del 17/2/2010)

zona di produzione
in provincia di Treviso: comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello;

base ampelografica
frizzante, spumante superiore: glera, possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% verdiso e/o bianchetta trevigiana e/o perera e/o glera lunga;

per la versione spumante è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve pinot bianco e/o pinot grigio e/o pinot nero e/o chardonnay max. 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di glera usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve delle varietà minori (verdiso, bianchetta trevigiana, perera, glera lunga), sommata a quelle dei pinot e chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata

vino biancoVino spumanteVino passito Colli Euganei Fior d'Arancio o Fior d'Arancio Colli Euganei
(D.M. 22/12/2010 - G.U. n.4 del 7/1/2011)

zona di produzione
in provincia di Padova: comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro;

base ampelografica
anche spumante, passito: Moscato giallo min. 95%, possono concorrere le uve di altri vitigni di varietà aromatiche, di colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova max. 5%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 10,00% vol. (9,5% vol. per la tipologia Spumante);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi la conservazione per l'appassimento delle uve e l'affinamento laddove obbligatori, nonché l'elaborazione del mosto o del mosto parzialmente fermentato per la produzione dello spumante, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, e nella cantina associata in comune di Conselve;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" può essere elaborato nella tipologia passito, purché le uve fresche siano sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15,50%.
L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
Il vino "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" passito non può essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno 1 anno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Durante tale affinamento, che precede la messa in bottiglia, il vino passito può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini, con esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumante Conegliano Valdobbiadene - Prosecco o Conegliano - Prosecco o Valdobbiadene - Prosecco
(D.M. 17/7/2009 - G.U. n.173 del 28/7/2009)

zona di produzione
in provincia di Treviso: comprende il territorio collinare dei comuni di Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto

base ampelografica
frizzante, spumante, superiore, superiore di Cartizze: glera, possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% verdiso e/o bianchetta trevigiana e/o perera e/o glera lunga;

per la versione spumante è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve pinot bianco e/o pinot grigio e/o pinot nero e/o chardonnay max. 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di glera usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve delle varietà minori (verdiso, bianchetta trevigiana, perera, glera lunga), sommata a quelle dei pinot e chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata;

le uve destinate alla produzione della tipologia spumante che riporta in etichetta la menzione "rive" devono essere raccolte esclusivamente a mano;

nell'etichettatura della sola tipologia spumante DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" può essere omesso il riferimento alla denominazione "Prosecco" e alla menzione "superiore";

nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine "millesimato", purché il prodotto sia ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, che va indicata in etichetta

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Lison
(D.M. 22/12/2010 - G.U. 4 del 7/1/2011)

zona di produzione
in provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;
in provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;
in provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena;

base ampelografica
Tai (anche classico) min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Venezia, Treviso e Pordenone;

norme per la viticoltura
sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera semplice o doppia;

fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC Lison Pramaggiore, i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11% vol. (11,50% vol. per la tipologia "Classico");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni:
in provincia di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo;
in provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè, Portobuffolè, Oderzo e Ormelle;
in provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento;
in provincia di Udine: Latisana, Bertiolo e Codroipo;

norme per l'etichettatura
i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Lison" devono riportare l'annata di produzione delle uve in etichetta

Vino rosso Piave Malanotte o Malanotte del Piave
(D.M. 22/12/2010 - G.U. 4 del 7/1/2011)

zona di produzione
in provincia di Treviso: l'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave e parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto e Volpago del Montello;
in provincia di Venezia: l'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave e parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto;

base ampelografica
min. 70% raboso Piave, max. 30% raboso veronese; il raboso veronese può essere sostituito da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, max. 5%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500 per le spalliere semplici e doppie e 1.250 per il tradizionale e storico sistema a "raggi" (Bellussi), a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 55.000 gemme ad ettaro;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

per l'appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Le uve destinate all'appassimento non possono essere pigiate in data antecedente all'8 dicembre;

il vino "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave" non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 36 mesi di cui almeno dodici in botte e quattro in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia. Sono fatte salve le autorizzazioni sinora rilasciate per la lavorazione dei prodotti derivati dai vitigni raboso Piave e raboso veronese nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone;

nella preparazione del vino devono essere utilizzate uve delle varietà raboso Piave e/o raboso veronese, sottoposte ad appassimento, min. 15%, max. 30%, rispetto al quantitativo totale destinato alla produzione del vino a DOCG;

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave" è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

spumante rossoVino passito Recioto della Valpolicella
(D.M. 24/3/2010 - G.U. n.85 del 13/4/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Dolcè, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Marano, Mezzane, Montecchia di Crosara, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Pietro in Cariano, Tregnago e Verona;

base ampelografica
classico, spumante, Valpantena: corvina veronese (cruina o corvina) dal 45 al 95%, è tuttavia ammessa in tale ambito la presenza del corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di corvina; rondinella dal 5 al 30%; possono concorrere fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale;

la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

le uve, dopo l'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.; l'appassimento deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore;

le uve atte alla produzione della tipologia "Recioto della Valpolicella" o i mosti o i vini della tipologia "Recioto della Valpolicella", possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali; le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto;

per tutte le tipologie è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino spumanteVino passito Recioto di Gambellara
(D.M. 1/8/2008 - G.U. n.196 del 22/8/2008)

zona di produzione
in provincia di Vicenza: comprende in tutto o in parte i territori amministrativi dei Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo;

base ampelografica
classico, spumante: garganega 100%. La resa massima in vino finito delle uve selezionate, prevista per la versione "classico" è del 40%, mentre per la versione "spumante" è del 50%, comprensiva dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dello spumante; per la versione "classico" è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve in etichetta

Vino spumanteVino passito Recioto di Soave
(D.M. 18/11/2010 - G.U. n.264 del 3/12/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo e Soave;

base ampelografica
classico, spumante: garganega min. 70%, trebbiano di Soave (nostrano) max. 30%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona max. 5%;

norme per la viticoltura
l'allevamento delle viti deve essere a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale, che assicuri l'apertura nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro;

per i nuovi impianti e reimpianti il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.300;

è consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due volte all'anno;

rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini, il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, è di 9 t/Ha di vigneto in coltura specializzata. Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà garganega ed eventualmente della varietà trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo;

le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, dopo l'appassimento, di 14% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", nonché di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata prevista per la denominazione di origine controllata "Soave";

l'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento;

norme per l'etichettatura
la menzione "classico" è riservata al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata "Soave classico";

per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve

vino bianco Soave Superiore
(D.M. 18/11/2010 - G.U. n.283 del 3/12/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo e Soave;

base ampelografica
anche classico, riserva: garganega min. 70%, trebbiano di Soave (nostrano) max. 30%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona max. 5%;

norme per la viticoltura
per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del DM 11.07.05 devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. Per gli impianti già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare le viti possono essere allevate a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l'apertura nell'interfila;

per i nuovi impianti e reimpianti il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4.000;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della provincia di Verona;

i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e "Soave Superiore Classico", devono essere immessi al consumo non prima del 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" designati con la qualificazione "Riserva" devono essere immessi al consumo non prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione;

è ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave Classico", o con mosti concentrati;

norme per l'etichettatura
per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Arcole
(D.M. 2/11/2006 - G.U. n.267 del 16/11/2006)

zona di produzione
in provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Albaredo d'Adige, Arcole, Belfiore d'Adige, Cologna Veneta, Veronella, Zevio, Zimella e, parzialmente, il territorio amministrativo dei comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno, Monteforte, Pressana, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, Soave e la frazione di Vago;
in provincia di Vicenza: gli interi territori comunali di Lonigo, Monte, Orgiano, Sarego e Sossano;

base ampelografica
bianco, frizzante, spumante, passito ( garganega min. 50% + pinot bianco e/o pinot grigio e/o sauvignon e/o chardonnay fino ad un massimo del 50%);

con menzione del vitigno bianchi: garganega (anche vendemmia tardiva), pinot bianco, pinot grigio, sauvignon, chardonnay (anche frizzante) (almeno per l'85%, possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona);

rosato, rosso (anche riserva), nero, frizzante, Novello (merlot min. 50% + cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère fino ad un massimo del 50%);

con menzione del vitigno rossi (anche riserva): cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère), cabernet sauvignon, merlot (almeno per l'85%, possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona);

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Bagnoli di Sopra o Bagnoli
(D.M. 16/8/1995 - G.U. n.234 del 6/10/1995)

zona di produzione
in provincia di Padova: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Due Carrare, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano;

base ampelografica
bianco, classico: min. 30% chardonnay, min. 20% friulano e/o sauvignon, min. 10% raboso piave e/o raboso veronese vinificati in bianco, possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti;

spumante: min. 20% chardonnay, min. 40% raboso piave e/o raboso veronese, possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti;

rosato: min. 50% raboso piave e/o raboso veronese, max. 40% merlot, possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti;

rosso, classico, riserva, classico riserva: 15-60% merlot, min. 15% cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenere, min. 15% raboso, possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti;

Passito: min. 70% raboso piave e/o raboso veronese;

con menzione del vitigno rossi: cabernet (almeno l'85% cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenere), merlot (almeno l'85%), possono concorrere da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Padova max. 10%, "friularo", anche Vendemmia Tardiva (100% Raboso Piave)

Vino rosatospumante rosatoVino rosso Bardolino
(D.M. 18/2/2010 - G.U. n.58 dell'11/3/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Affi, Bardolino, Bussolengo, Caprino, Castelnuovo, Cavaion, Costermano, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera, Rivoli Veronese, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;

base ampelografica
classico, chiaretto, chiaretto classico, chiaretto spumante, novello, novello classico, rosato, rosso (corvina veronese 35-65%, è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà corvinone in sostituzione di una pari percentuale di corvina, purché il corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro, rondinella 10-40%, molinara, rossignola, barbera, sangiovese, marzemino, merlot, cabernet sauvignon da soli o congiuntamente per un massimo del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno)

vino biancoVino spumanteVino passito Bianco di Custoza o Custoza
(D.M. 25/7/2007 - G.U. n.184 del 9/8/2007)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bussolengo, Castelnuovo, Lazise, Pastrengo, Peschiera, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona;

base ampelografica
anche nella versione superiore, passito, spumante: 20÷45% trebbiano toscano, 20÷40% garganega, 5÷30% friulano o trebbianello, 20÷30% cortese o bianca fernanda, riesling italico, pinot bianco, chardonnay, malvasia e Manzoni bianco, da soli o congiuntamente;

Per il Bianco di Custoza Superiore e Passito è obbligatoria l'annata di produzione in etichetta ed è consentito l'uso del legno per l'invecchiamento

vino biancoVino spumanteVino rossoVino passito Breganze
(D.M. 1/8/2008 - G.U. n.196 del 22/8/2008)

zona di produzione
in provincia di Vicenza: comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di Breganze, Fara Vicentino, Molvena ed in parte quelli dei comuni di Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano;

base ampelografica
bianco, superiore (tai (friulano) min. 50%, pinot bianco e/o chardonnay e/o vespaiola e/o sauvignon e/o pinot grigio max 50%);

con menzione del vitigno bianchi, superiore: tai (da friulano), pinot grigio, pinot bianco, vespaiolo (da vespaiola, anche spumante), chardonnay, sauvignon;

spumante: pinot nero;

Torcolato (anche riserva): da uve vespaiola appassite

rosso, superiore, riserva (merlot min. 50%, marzemino e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o pinot nero e /o carmenère max 50%);

con menzione del vitigno rossi, superiore, riserva: merlot, cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère), cabernet sauvignon, pinot nero, marzemino, ciascuno max. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, ammesse alla coltivazione per la provincia di Vicenza max 15%;

per le versioni "superiore", "riserva" e "Torcolato" è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rossoVino passito Colli Berici
(D.M. 8/10/2009 - G.U. 246 del 22/10/2009)

zona di produzione
in provincia di Vicenza: comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo e in parte quello dei comuni di Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza;

base ampelografica
bianco (anche spumante, frizzante, passito): min. 50% garganega, possono concorrere altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fra quelle indicate, fino a un massimo del 50%;

spumante (metodo classico, anche rosato o rosé nelle versioni brut, extradry, dry e demisec): min. 50% chardonnay, max. 50% pinot bianco e/o pinot nero;

con menzione del vitigno bianchi: garganego/a, tai (da uve friulano), sauvignon, pinot bianco, pinot grigio, chardonnay, Manzoni bianco: ciascuno almeno 85%, possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza;

rosso (anche riserva, novello): min. 50% merlot, possono concorrere altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fra quelle indicate, fino a un massimo del 50%;

con menzione del vitigno rossi: pinot nero, merlot, tai rosso (da uve tocai rosso), cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère, anche riserva), cabernet sauvignon (anche riserva), cabernet franc (anche riserva), carmenère (anche riserva): ciascuno almeno 85%, possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza;

Barbarano rosso o Barbarano (anche riserva, spumante nelle versioni brut, extradry, dry e demisec o abboccato): tai rosso proveniente dai vigneti di un unico ambito aziendale:

Sono consentite le forme di allevamento a spalliera semplice e doppie con esclusione dei vigneti coltivati con la varietà Garganega, per la quale è consentita anche la tradizionale pergola veronese a tetto piano, purché si attui la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfila; per tutti i vigneti da iscrivere dopo l'approvazione del presente disciplinare, il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3000;

il vino a denominazione di origine controllata "Colli Berici" spumante metodo classico anche in versione rosato o rosé, deve permanere per almeno 15 mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre a partire dalla data di tiraggio, ma comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve; per la preparazione della partita di base si può partire da una mescolanza di vini di annate diverse; per il "Colli Berici" spumante metodo classico millesimato è obbligatorio invece l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento; il millesimo può essere utilizzato se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende è di almeno 30 mesi di permanenza sulle fecce;

tutte le versioni "riserva" devono essere sottoposte a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;

per il vino in versione "passito" è previsto un leggero appassimento naturale che assicuri un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo del 14%vol; il prodotto finito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia;

nella etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici", ad esclusione delle tipologie "frizzante" e degli "spumanti" non designati con l'indicazione millesimato, deve figurare l'annata di produzione delle uve

vino biancoVino rossoVino passito Colli di Conegliano
(D.M. 3/8/1993 - G.U. n.196 del 21/8/1993)

zona di produzione
in provincia di Treviso: l'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave e parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Gaiarine, Giavera del Montello, Mansuè, Mogliano Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Orsago, Paese, Preganziol, San Vendemiano, Silea, Susegana, Trevignano, Villorba, Vittorio Veneto e Volpago del Montello;

bianco: incrocio Manzoni 6.0.13 min. 30%, pinot bianco e/o chardonnay min. 30%, sauvignon e/o riesling renano max. 10%;

rosso: merlot fino al 40%, cabernet franc, cabernet sauvignon e marzemino ciascuno min. 10%, possono concorrere le uve della varietà incrocio Manzoni 2.15 max. 10%;

Refrontolo Passito: marzemino, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Treviso max. 5%;

Torchiato di Fregona: Prosecco min. 30%, verdiso min. 30%, boschera min. 25%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Treviso max. 15%

vino biancoVino spumanteVino rossoVino passito Colli Euganei
(D.M. 22/12/2010 - G.U. n.4 del 7/1/2011)

zona di produzione
in provincia di Padova: comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro;

base ampelografica
bianco (anche spumante): min. 30% garganega, min. 30% tai e/o sauvignon, 5-10% moscato bianco e/o moscato giallo, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo, fra quelle elencate nel presente disciplinare, max. 30%;

con menzione del vitigno bianchi: Serprino (anche frizzante, spumante), Tai, Sauvignon, Chardonnay, Garganega, Moscato (anche spumante), Pinello (anche frizzante, spumante), Pinot Bianco, Manzoni Bianco, ciascuno min. 85% (per il Moscato, ottenuto da moscato giallo, min. 90%), possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo presenti nei vigneti in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max. 15% (per il Moscato max. 10%);

rosso (anche riserva): 40-80% merlot, 20-60% cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carménère, max. 10% raboso piave e/o raboso veronese;

con menzione del vitigno rossi: Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carménère, anche riserva), Cabernet Franc (anche riserva), Cabernet Sauvignon (anche riserva), Merlot (anche novello, riserva), Raboso (da Raboso veronese e/o Raboso Piave, anche riserva), Carménère (anche riserva), ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo presenti nei vigneti in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha, con esclusione della varietà glera (serprino) per la quale il numero minimo di ceppi è di 2.800;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 9,00% vol. per serprino (glera), 14 t/Ha e 10,50% vol. per raboso veronese e raboso piave, 13 t/Ha e 9,50% vol. per moscato bianco e moscato giallo, 13 t/Ha e 10,00% vol. per il garganega, 13 t/Ha e 11,00% vol. per il merlot, 12 t/Ha e 10,50% vol. per pinot bianco, chardonnay e manzoni bianco, 12 t/Ha e 11,00% vol. per cabernet franc, cabernet sauvignon e carménère, 11 t/Ha e 10,00% vol. per il sauvignon, per tutte le tipologie spumante 9,00% vol., 9 t/Ha e 12,00% vol. per le versioni riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento laddove obbligatori, nonché l'elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione degli spumanti e dei frizzanti, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, e nei comuni di Conselve, Solesino e Albignasego;

La denominazione di origine controllata dei vini “Colli Euganei” Pinello e Serprino può essere utilizzata per designare i corrispondenti vini frizzanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme nazionali e comunitarie. I vini a denominazione di origine controllata "Colli euganei" rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso e Merlot, nella versione riserva devono essere sottoposti ad un affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini "Colli Euganei", ad eccezione delle tipologie spumante e frizzante deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per il vino "Colli Euganei" Rosso nella versione Riserva, in etichetta deve essere omesso il riferimento al colore. Per il vino "Colli Euganei" Novello in etichetta è omesso il riferimento al nome del vitigno Merlot

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Corti Benedettine del Padovano
(D.M. 18/10/2007 - G.U. 251 del 27/10/2007)

zona di produzione
in provincia di Padova: comprende in toto i territori dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Legnaro, Maserà di Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte S. Nicolò, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano e in parte i comuni di Albignasego, Battaglia Terme, Codevigo, Correzzola, Monselice e Pozzonovo;
in provincia di Venezia: parte dei comuni di Cavarzere e Cona;

base ampelografica
bianco (min. 50% friulano + pinot bianco e/o pinot grigio e/o chardonnay e/o sauvignon max. 50%);

con menzione del vitigno bianchi: pinot bianco, pinot grigio, chardonnay (anche frizzante e spumante), sauvignon, tai (ciascuno min. 85% + vitigni a bacca bianca rac. e/o aut. per le province di Padova e Venezia fino al 15%);

Moscato spumante o spumante: min. 95% moscato giallo + vitigni a bacca bianca rac. e/o aut. per le province di Padova e Venezia fino al 5%;

passito: min. 70% moscato giallo + vitigni a bacca bianca rac. e/o aut. per le province di Padova e Venezia fino al 30%;

rosato, rosso, Novello (60-70% merlot, min. 10% raboso piave e/o veronese, max. 30% cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère e/o refosco;  

con menzione del vitigno rossi: merlot, cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère) anche riserva, cabernet sauvignon, raboso (piave e/o veronese) anche riserva e passito, refosco anche riserva (ciascuno min. 85% + vitigni a bacca rossa rac. e/o aut. per le province di Padova e Venezia fino al 15%)

vino biancoVino passito Gambellara
(D.M. 2/2/2010 - G.U. n.42 del 20/2/2010)

zona di produzione
in provincia di Vicenza: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo;

base ampelografica
anche classico, classico Vin Santo: garganega min. 80%, pinot bianco, chardonnay e trebbiano di Soave (nostrano) max. 20%; per le versioni "classico" e !classico Vin Santo" è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

vino biancoVino rosatoVino rosso Garda Classico o Garda

Vedi Lombardia

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Lison-Pramaggiore
(D.M. 22/12/2010 - G.U. 4 del 7/1/2011)

zona di produzione
in provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;
in provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;
in provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena;

base ampelografica
bianco: tai dal 50 al 70%, possono concorrere da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca previste dal presente disciplinare;

spumante: chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot nero;

con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Pinot Grigio (solo per la provincia di Pordenone), Sauvignon, Verduzzo (friulano e/o trevigiano, anche passito) ciascuno min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone max. 15%;

rosso (anche riserva): merlot dal 50 al 70%, possono concorrere da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca rossa previste dal presente disciplinare;

con menzione del vitigno rossi: Merlot (anche riserva), Cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère), Cabernet Sauvignon (solo per la provincia di Pordenone), Cabernet Franc (solo per la provincia di Pordenone), Carmenère, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso (anche riserva, passito), ciascuno min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone max. 15%;

norme per la viticoltura
sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera semplice o doppia;

fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC Lison Pramaggiore, i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 10,50% vol. per Pinot Grigio e Verduzzo, 13 t/Ha e 11% vol. per Sauvignon, Rosso (12 t/Ha e 11,50% nella versione "Riserva") e Refosco dal peduncolo rosso (12 t/Ha e 11,50% nella versione "Riserva"), 12 t/Ha e 11% vol. per Tai, Chardonnay, Merlot (11,50% nella versione "Riserva"), Malbech, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, 12 t/Ha e 9,50% vol. per Pinot Bianco e Pinot Nero. Per la produzione massima ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie rosso, cabernet, bianco e spumante si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che la compongono;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni:
in provincia di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo;
in provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè, Portobuffolè, Oderzo e Ormelle;
in provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento;
in provincia di Udine: Latisana, Bertiolo e Codroipo;

l'elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti può avvenire solo all'interno delle province di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine;

la vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Refosco dal peduncolo rosso passito e Verduzzo passito, può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte ad appassimento naturale, fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15% vol. L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
Le uve appassite non possono essere pigiate in data anteriore all'8 dicembre di ogni anno. La resa massima dell'uva fresca in vino, non deve superare il 50%;

è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e stessa annata aventi diritto alla denominazione d'origine controllata "Lison Pramaggiore";

I seguenti vini designati con al denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore” non possono essere immessi al consumo, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, prima di:
Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon, Verduzzo e Bianco, 3 mesi;
Cabernet, compresi Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Carmenère, rosso: 4 mesi;
Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e rosso nelle versioni riserva, 24 mesi;
Refosco dal peduncolo rosso passito, 18 mesi;
Verduzzo passito, 12 mesi;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini, con esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino bianco Lugana

vedi Lombardia

vino biancoVino rosso Merlara
(D.M. 18/10/2007 - G.U. 251 del 27/10/2007)

zona di produzione
in provincia di Padova: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara, Urbana e parte del territorio del comune di Montagnana;
in provincia di Verona: Bevilacqua, Boschi Sant'Anna e Terrazzo;

base ampelografica
bianco, frizzante (50-70% friulano + vitigni a bacca bianca rac. e/o aut. per le province di Padova e Verona fino al 50%);

con menzione del vitigno bianchi: tai, malvasia (istriana), min. 85% + vitigni a bacca bianca rac. e/o aut. per le province di Padova e Verona fino al 15%;

rosso, Novello (50-70% merlot + cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère fino al 50%);

con menzione del vitigno rossi: merlot, cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère), cabernet sauvignon, marzemino frizzante, min. 85% + vitigni a bacca rossa rac. e/o aut. per le province di Padova e Verona, fino al 15%

vino biancoVino rosso Montello e Colli Asolani
(D.M. 21/7/2009 - G.U. n.179 del 4/8/2009)

zona di produzione
in provincia di Treviso: comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello;

base ampelografica
bianco: 40-70% chardonnay, 30-60% glera e/o Manzoni bianco e/o pinot bianco e/o bianchetta;

con menzione del vitigno bianchi: chardonnay (anche spumante), pinot grigio, pinot bianco (anche spumante), Manzoni bianco, bianchetta (min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso max. 15%);

rosso, superiore: 40-70% cabernet sauvignon, 30-60% merlot e/o cabernet franc e/o carmenère;

con menzione del vitigno rossi (anche superiore): merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, cabernet, carmenère (ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso max. 15%)

Venegazzù (anche superiore): 50-70% cabernet sauvignon, 30-50% merlot e/o cabernet franc e/o carmenère;

per i vini "Montello e Colli Asolani" Rosso e Venegazzù, nella tipologia superiore, è obbligatorio portare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rossoVino passito Monti Lessini o Lessini
(D.M. 17/7/2001 - G.U. n.187 del 13/8/2001)

zona di produzione
in provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di San Giovanni Ilarione, Vestenanova e parte del territorio dei comuni di Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Tregnago;
in provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo;

bianco, superiore (50÷100% chardonnay, + pinot bianco, pinot nero, pinot grigio e sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza);

spumante (metodo classico, anche rosato o rosé) (50÷100% chardonnay, + pinot bianco, pinot nero, da soli o congiuntamente, per la differenza);

Durello, passito, spumante, superiore (85÷100% durella + garganega, pinot bianco, chardonnay, pinot nero, da soli o congiuntamente, per la differenza);

rosso, riserva (50÷100% merlot, + pinot nero, corvina, cabernet franc, cabernet sauvignon e carmenere, da soli o congiuntamente, per la differenza)

vino biancoVino rossoVino passito Piave o Vini del Piave
(D.M. 22/12/2010 - G.U. 4 del 7/1/2011)

zona di produzione
in provincia di Treviso: l'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave e parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto e Volpago del Montello;
in provincia di Venezia: l'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave e parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto;

base ampelografica
con menzione del vitigno bianchi: Manzoni Bianco, Tai (da tocai friulano), Verduzzo (da verduzzo trevigiano e/o verduzzo friulano, anche passito), Chardonnay, min. 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Treviso e Venezia;

rosso, riserva: min. 50% merlot, possono concorrere alla produzione di detto vino altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, menzionate nel presente disciplinare max. 50%;

con menzione del vitigno rossi: Cabernet (da cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère), Carmenère, Merlot, Raboso (da raboso Piave e/o raboso veronese, anche passito), min. 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Treviso e Venezia;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500, tuttavia, per le sole varietà raboso Piave e raboso veronese, è consentita la tradizionale forma a "raggi" (Bellussi) con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 1.250 piante e a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 60.000 gemme ad ettaro;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 11% vol. per i vitigni raboso Piave e raboso veronese, 12 t/Ha e 10,50% vol. per verduzzo trevigiano e verduzzo friulano, 12 t/Ha e 11,00% vol. per tai, manzoni bianco, chardonnay e merlot, 11 t/Ha e 11,00% vol. cabernet franc, cabernet sauvignon e carmenère;
le uve della varietà destinate alla produzione delle tipologie: Merlot, Cabernet e Rosso designati con la menzione "riserva", devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 1,00% vol., rispetto a quelli precedentemente indicati;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento, ove previsto, di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia;

nella preparazione dei vini "Piave", è consentita nella misura del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste dal presente disciplinare, nel rispetto comunque delle percentuali stabilite;

la vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Raboso Passito e Verduzzo Passito, può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte ad appassimento naturale, fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15% vol.;
l'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
Le uve appassite, destinate alla produzione dei vini passiti non possono essere pigiate in data anteriore all'8 dicembre di ogni anno.
La resa massima dell'uva in vino, delle uve sottoposte ad appassimento non deve essere superiore al 50%;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione del vino Manzoni bianco può essere utilizzato in alternativa il sinonimo Incrocio Manzoni 6.0.13;

nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave" è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino spumante Prosecco
(D.M. 17/7/2009 - G.U. n.173 del 28/7/2009)

zona di produzione
Regione Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza;
Regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

base ampelografica
anche frizzante, spumante: glera, possono concorrere, in ambito aziendale, verdiso e/o bianchetta trevigiana e/o perera e/o glera lunga e/o chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o pinot nero (vinificato in bianco) max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 18 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 9,50% vol. (9,00% vol. per le versioni "Spumante" e "Frizzante");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

la tipologia Spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate nel presente disciplinare, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut, extra dry, dry e demisec;

la tipologia Frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate nel presente disciplinare, aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.;

norme per l'etichettatura
è possibile riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve, se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento;

è consentito riportare in etichetta il riferimento a "provincia di" o più semplicemente il nome della provincia (Treviso per il Veneto e Trieste per il Friuli Venezia Giulia), qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rosso Riviera del Brenta
(D.M. 18/10/2007 - G.U. 251 del 27/10/2007)

zona di produzione
in provincia di Padova: comprende i territori dei comuni di Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Curtarolo, Massanzago, S. Giorgio delle Pertiche, Vigodarzere, Vigonza, Villanova di Camposampiero e parte dei territori dei comuni di Campo S. Martino, Camposampiero, Limena (Parte ex del Brenta), Loreggia, Noventa Padovana, Padova, Piove di Sacco, S. Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, S. Angelo di Piove, Saonara, Trebaseleghe e Villa del Conte;
in provincia di Venezia: comprende i territori dei comuni di Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, S. Maria di Sala, Spinea, Stra, Vigonovo e parte dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Martellago, Mira, Scorzé e Venezia;

base ampelografica
bianco, frizzante: min. 50% friulano + pinot bianco e/o pinot grigio e/o chardonnay max. 50%;

con menzione del vitigno bianchi: pinot bianco (anche frizzante e spumante), pinot grigio, chardonnay (anche frizzante e spumante), tai (ciascuno min. 85% + vitigni a bacca bianca rac. e/o aut. per le province di Padova e Venezia fino al 15%);

spumante: min. 60% chardonnay, max. 40% pinot bianco e/o pinot grigio e/o chardonnay e/o friulano;

rosato, rosso, Novello (min. 50% merlot, max. 50% raboso (piave e/o veronese) e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère e/o refosco;

con menzione del vitigno rossi: merlot, cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère) anche riserva,  raboso (piave e/o veronese) anche riserva, refosco anche riserva (ciascuno min. 85% + vitigni a bacca rossa rac. e/o aut. per le province di Padova e Venezia fino al 15%)

vino bianco San Martino della Battaglia

vedi le Doc della Lombardia

vino bianco Soave
(D.M. 18/11/2010 - G.U. n.283 del 3/12/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo e Soave;

base ampelografica
bianco, superiore, classico, classico superiore: garganega min. 70%, trebbiano di Soave (nostrano) max. 30%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona max. 5%;

norme per la viticoltura
l'allevamento delle viti deve essere a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l'apertura nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro;

per i nuovi impianti e reimpianti il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.300;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 9,50% vol. per la tipologia "Soave", 14 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie "Soave Classico" e "Soave Classico Riserva";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Soave", anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Colli Scaligeri", devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Soave Classico" devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata;

i mosti e vini a denominazione di origine controllata "Soave" possono essere elaborati nella versione "Spumante", attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.
Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto;

è consentito l'arricchimento alle condizione e nelle modalità previste dalle normative nazionali e comunitarie;

norme per l'etichettatura
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave Classico" e "Soave Colli Scaligeri" è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino rosso Valdadige Terradeiforti

vedi le Doc del Trentino

Vino rosso Valpolicella
(D.M. 24/3/2010 - G.U. n.85 del 13/4/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Dolcè, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Marano, Mezzane, Montecchia di Crosara, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Pietro in Cariano, Tregnago e Verona;

base ampelografica
classico, superiore, Valpantena: corvina veronese (cruina o corvina) dal 45 al 95%, è tuttavia ammessa in tale ambito la presenza del corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di corvina; rondinella dal 5 al 30%; possono concorrere fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale;

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol. (11% vol. per la tipologia superiore);

per i vini che possono usufruire delle indicazioni superiore con le diverse specificazioni, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosso Valpolicella Ripasso
(D.M. 24/3/2010 - G.U. n.85 del 13/4/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Dolcè, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Marano, Mezzane, Montecchia di Crosara, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Pietro in Cariano, Tregnago e Verona;

base ampelografica
classico, superiore, Valpantena: corvina veronese (cruina o corvina) dal 45 al 95%, è tuttavia ammessa in tale ambito la presenza del corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di corvina; rondinella dal 5 al 30%; possono concorrere fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale;

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol. (11% vol. per la tipologia superiore);

i vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso" sono ottenuti mediante rifermentazione dei vini atti a divenire vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", in tutte le tipologie previste, sulle vinacce residue della preparazione dei vini "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella";

il quantitativo dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso" non può essere in volume superiore al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella" impiegate nelle operazioni di rifermentazione/ripasso;

i vini nelle diverse tipologie e specificazioni, devono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della vendemmia; è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta per riclassificazione di vino atto a divenire "Amarone della Valpolicella" nella misura massima del 15%, nel rispetto dei limiti previsti per l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;

per tutte le tipologie è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rosatospumante rosatoVino rosso Venezia
(D.M. 22/12/2010 - G.U. n.4 del 7/1/2011)

zona di produzione
in provincia di Venezia: comprende tutto il territorio amministrativo;
in provincia di Treviso: comprende tutto il territorio amministrativo;

base ampelografica
bianco frizzante, bianco spumante: min. 50% verduzzo friulano e/o verduzzo trevigiano e/o glera, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, max. 50%;

monovaretali bianchi: Chardonnay, Pinot Grigio, min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, max. 15%;

rosato o rosé (anche frizzante, spumante): min. 70% raboso Piave e/o raboso veronese, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, max. 30%;

rosso: min. 50% merlot, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia max. 50%;

con menzione del vitigno rossi: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.500 ceppi. Tuttavia, per le sole varietà Raboso Piave e Raboso veronese è consentita la tradizionale forma a raggi "Bellussi", con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 1.250 piante e a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 17 t/Ha e 9,50% vol. per le tipologie Bianco Frizzante, Bianco Spumante, Rosato, Rosato Frizzante e Rosato Spumante, 16 t/Ha e 10% vol. per le tipologie Rosso, Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, 15 t/Ha e 10% vol. per le tipologie Chardonnay e Pinot Grigio;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione ed elaborazione delle tipologie Spumante e Frizzante devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Regione Veneto e nel territorio amministrativo delle province di Udine e Pordenone;

la tipologia Rosato/Rosé è ottenuta dalla spremitura soffice delle uve e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini, con esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rossoVino passito Vicenza
(D.M. 18/9/2000 - G.U. n.225 del 26/9/2000)

zona di produzione
in provincia di Vicenza: comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Breganze, Brendola, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Longare, Lonigo, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zanè, Zermenghedo, Zovencedo, Zugliano e in parte quello dei comuni di Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Campiglia dei Berici, Chiampo, Cogollo del Cengio, Cornedo, Costabissara, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo di Vicenza, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Piovene Rocchette, Poiana Maggiore,  Pove del Grappa, Quinto Vicentino, Romano d'Ezzelino, Santorso, Schio, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaverla;

base ampelografica
bianco, frizzante, spumante, passito: min. 50% garganega, possono concorrere altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, da sole o congiuntamente, fra quelle previste nel presente disciplinare, max. 50%;

con menzione del vitigno bianchi: Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (bianco e/o giallo), Garganego (da garganega), Riesling (renano e(o italico), min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Vicenza max. 15%;

rosato (anche frizzante), rosso, Novello: min. 50% merlot, possono concorrere altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, da sole o congiuntamente, fra quelle previste nel presente disciplinare, max. 50%;

con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Raboso (veronese), Cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère) min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Vicenza max. 15%

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