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Le Doc del Veneto: Amarone della Valpolicella


Le Doc del Veneto: Amarone della Valpolicella

Amarone della Valpolicella D.O.C.G. (D.M. 24/3/2010 - G.U. n.84 del 12/4/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Dolcè, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Marano, Mezzane, Montecchia di Crosara, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Pietro in Cariano, Tregnago e Verona;
zona classica: comprende i comuni di Fumane, Marano, Negrar, Sant'Ambrogio e S. Pietro in Cariano;
zona Valpantena: comprende parte dei comuni di Grezzana (Fraz. Stallavena) e Verona (Fraz. Marzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria di Stelle, San Felice Extra);

base ampelografica
classico, Valpantena, riserva: corvina veronese (cruina o corvina) dal 45 al 95%, è tuttavia ammessa in tale ambito la presenza del corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di corvina; rondinella dal 5 al 30%; possono concorrere fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11% vol.;
le uve, dopo l'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.; l'appassimento deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino "Amarone della Valpolicella", di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione;
l'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento, escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore;
le uve messe ad appassire per ottenere i vini "Amarone della Valpolicella" non possono essere vinificate prima del 1° dicembre, tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario, la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre;
i vini prima della immissione al consumo devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve; per poter utilizzare la specificazione "riserva" il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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