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► zona di produzione ● in provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Albaredo d'Adige, Arcole, Belfiore d'Adige, Cologna Veneta, Veronella, Zevio, Zimella e, parzialmente, il territorio amministrativo dei comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno, Monteforte, Pressana, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, Soave e la frazione di Vago; ● in provincia di Vicenza: gli interi territori comunali di Lonigo, Monte, Orgiano, Sarego e Sossano;
► base ampelografica ● bianco, frizzante, spumante, passito: garganega min. 50% + pinot bianco e/o pinot grigio e/o sauvignon e/o chardonnay max. 50%; ● con menzione del vitigno bianchi: Garganega (anche vendemmia tardiva), Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay (anche frizzante) min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona, max. 15%; ● rosato, rosso (anche riserva), nero, frizzante, Novello: merlot min. 50% + cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère max. 50%; ● con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère), Cabernet Sauvignon, Merlot min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varietà garganega per la quale è consentito l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta veronese aperta; ● per i nuovi impianti e reimpianti il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500, ad esclusione della varietà garganega, per la quale il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 16 t/Ha e 9,50% vol. per la varietà garganega (12 t/Ha per la versione "Vendemmia Tardiva"), 15 t/Ha e 10,00% vol. per la varietà merlot, 14 t/Ha e 10,00% vol. per le varietà chardonnay, sauvignon, cabernet (franc e sauvignon) e carmenère, 13 t/Ha e 10,00% vol. per le varietà pinot bianco e pinot grigio, 12 t/Ha e 11,00% vol. per le tipologie "Riserva" e "Nero"; ● le uve destinate alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di appassimento, di vinificazione delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini destinati alla produzione della denominazione di origine controllata "Arcole" devono essere effettuate nell'ambito delle province di Verona e Vicenza; ● l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto; ● è consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti; ● i mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Arcole" Bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie; ● i mosti ed i vini idonei alla produzione del vino "Arcole" nelle tipologie Arcole Bianco, Arcole Rosato e Arcole Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie; ● la vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'Arcole Bianco Passito o Arcole Passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale; ● la vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'Arcole Nero può avvenire solo dopo un appassimento naturale di almeno 30 giorni avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale. La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'Arcole Nero non deve essere superiore al 45%; ● i vini delle tipologie "Arcole" Nero, "Arcole" Passito e "Arcole" Vendemmia Tardiva non possono essere immessi al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. L'affinamento deve essere di almeno 3 mesi in botti di legno; ● la specificazione vendemmia tardiva è riservata esclusivamente al vino "Arcole" Garganega prodotto con le uve raccolte dopo l'estate di S. Martino (11 novembre);
► norme per l'etichettatura ● nella designazione della tipologia Riserva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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