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► zona di produzione ● in provincia di Padova: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Due Carrare, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano; la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" designabili con la menzione "Classico" interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra;
► base ampelografica ● bianco (anche classico, riserva): min. 30% chardonnay, min. 20% friulano e/o sauvignon, min. 10% raboso piave e/o raboso veronese vinificati in bianco, possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale delle viti; ● spumante (bianco, rosato o rosé, storico): min. 90% raboso piave, possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti; ● Vin da Viajo (liquoroso, anche classico, riserva): min. 90% raboso piave, possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti; ● rosato (anche classico): min. 50% raboso piave e/o raboso veronese, max. 40% merlot, possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti; ● rosso (anche classico, riserva): 15-60% merlot, min. 25% cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenere, max. 15% raboso Piave e/o raboso veronese; ● con menzione del vitigno bianco (anche classico, riserva): Marzemina Bianca, min. 85%, possono concorrere da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Padova max. 15%; ● con menzione del vitigno rossi (anche classico, riserva): Cabernet (franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenere), Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Refosco dal Peduncolo Rosso, Corbina, Cavrara, Turchetta, min. 85%, possono concorrere da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Padova max. 15%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di ceppi per ettaro di 2.500; ● sono ammesse le forme di allevamento a controspalliera semplice e doppia, sono vietate le forme di allevamento espanse; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere:
tipologia Prod. max Titolo alc. Titolo alc.
uva/ha vol. nat. vol. nat.
Tonn. minimo minimo
versione riserva rosso 14 10,00 11,00
rosato 14 9,50 10,50
bianco 14 9,50 10,50
spumante 14 9,00 10,00
Vin da Viajo 13 9,50 10,50
Cabernet 13 10,00 11,00
Merlot 14 10,50 11,50
Turchetta 13 10,00 11,00
Refosco p.r. 13 9,50 10,50
Marzemina bianca 13 9,50 10,50
Corbina 12 10,00 11,00
Cavrara 12 10,00 11,00
Cabernet Sauvignon 13 10,00 11,00
Cabernet Franc 13 10,00 11,00
Carmenere 13 10,00 11,00
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini prodotti nella zona classica devono essere:
tipologia Prod. max Titolo alc. Titolo alc.
uva/ha vol. nat. vol. nat.
Tonn. minimo minimo
versione riserva rosso 13 10,00 11,00
rosato 13 9,50 10,50
bianco 13 9,50 10,50
spumante 13 9,00 10,00
Vin da Viajo 12 9,50 10,50
Cabernet 12 10,00 11,00
Merlot 13 10,50 11,50
Turchetta 12 10,00 11,00
Refosco p.r. 12 9,50 10,50
Marzemina bianca 12 9,50 10,50
Corbina 11 10,00 11,00
Cavrara 11 10,00 11,00
Cabernet Sauvignon 12 10,00 11,00
Cabernet Franc 12 10,00 11,00
Carmenere 12 10,00 11,00; ● è consentita la tradizionale pratica dell'appassimento di parte delle uve atte a produrre le tipologie e relative versioni previste dal presente disciplinare;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono aver luogo all'interno della zona di produzione, tuttavia, le predette operazioni possono essere effettuate, anche in stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego; ● l'elaborazione dei vini spumanti deve avvenire all'interno del territorio della regione Veneto; ● la denominazione di origine controllata "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" con la specificazione tipologica Vin da Viajo, è riservata al vino liquoroso prodotto con l'aggiunta al mosto e/o al mosto parzialmente fermentato e/o al vino nuovo in fermentazione, provenienti anche da uve appassite, di alcole etilico di origine vitivinicola; ● i vini a denominazione di origine controllata "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento che dovrà essere di almeno 24 mesi, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumante, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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