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Le Doc del Veneto: Bardolino


Le Doc del Veneto: Bardolino

Bardolino D.O.C. (D.M. 8/11/2011 - G.U. n.274 del 24/11/2011)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Affi, Bardolino, Bussolengo, Caprino, Castelnuovo, Cavaion, Costermano, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera, Rivoli Veronese, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;
zona classica: comprende, in tutto o in parte, i comuni di Affi, Bardolino, Cavaion, Costermano, Garda e Lazise;

base ampelografica
classico, chiaretto, chiaretto classico, chiaretto spumante, novello, novello classico: corvina veronese (cruina o corvina) 35-80%, è tuttavia ammessa nella misura massima del 20% la presenza della varietà corvinone in sostituzione di una pari percentuale di corvina, rondinella 10-40%, molinara max. 15%, possono concorrere anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, da soli o congiuntamente per un massimo del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di ceppi per ettaro di 3.300;
sono ammesse le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la tradizionale pergolotta inclinata unilaterale aperta;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 9,5% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona;
le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito del territorio delle province di Verona, Treviso, Asti e Brescia;
il vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine "Novello" purché prodotto con l'85% di uva a macerazione carbonica;
qualora le uve vengano vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, l'uso in etichetta della specificazione "Chiaretto";

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile;
per il vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", designato in etichetta con la mezione "Classico", ad esclusione della tipologia "Chiaretto Spumante", deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto

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