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Le Doc del Veneto: Breganze


Le Doc del Veneto: Breganze

Breganze D.O.C. (D.M. 1/8/2008 - G.U. n.196 del 22/8/2008)

zona di produzione
in provincia di Vicenza: comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di Breganze, Fara Vicentino, Molvena ed in parte quelli dei comuni di Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano;

base ampelografica
bianco, superiore: tai (friulano) min. 50%, pinot bianco e/o chardonnay e/o vespaiola e/o sauvignon e/o pinot grigio max. 50%;
con menzione del vitigno bianchi, superiore: Tai (friulano), Pinot Grigio, Pinot Bianco, Vespaiolo (da vespaiola, anche spumante), Chardonnay, Sauvignon;
spumante: pinot nero;
Torcolato (anche riserva): da uve vespaiola appassite;
rosso, superiore, riserva: merlot min. 50%, marzemino e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o pinot nero e/o carmenère max. 50%;
con menzione del vitigno rossi, superiore, riserva: Merlot, Cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère), Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, ammesse alla coltivazione per la provincia di Vicenza max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 10,00% vol. per il Tai (10,50% vol. per il Merlot), 12 t/Ha e 10,00% vol. per Pinot Bianco, Pinot Grigio, Vespaiolo, Chardonnay e Sauvignon, 12 t/Ha e 10,50% vol. per Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, Pinot Nero e Marzemino;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, ove previsti, devono aver luogo all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima: Dueville, Lusiana, Pove del Grappa e Schiavon;
la tradizionale tipologia "Breganze" Torcolato è ottenuta dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia "Breganze" Vespaiolo fino ad un massimo del 65% della produzione ammessa ad ettaro. La vinificazione di dette uve può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento, fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%. L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La loro pigiatura deve avvenire entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
le operazioni di elaborazione del vino "Breganze" Vespaiolo Spumante dovranno avvenire entro il territorio della Regione Veneto;
i vini Rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, Merlot e Torcolato che abbiano subito un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 2 anni con decorrenza dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, potranno fregiarsi della qualifica "Riserva";

norme per l'etichettatura
per i vini a denominazione di origine controllata "Breganze" designati con le menzioni aggiuntive "Superiore" o "Riserva" e per la tipologia "Torcolato" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa

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