Lavinium logo
Vinoclic
Esalazioni etilicheFollow laVINIum on FacebookFollow laVINIum on TwitterIscrizione Newsletter di LaviniumFeed RSSChi siamoMappa del sitoCerca nel sitoScriviciIn rete dall'anno 2000

Disciplinari e termini Le Doc e le Docg suddivise per regione e sempre aggiornate

Il vino nel bicchiere Notizie e attualità La vite fuori e dentro Le occasioni speciali Andiamo a vedere Fuori dal coro
Garantito IGP Garantito IGP Alta Fedeltà Garantito IGP Italian Wine Review Garantito IGP Lavinium Garantito IGP Wine Blog Garantito IGP Wine Surf

lavinium Doc Veneto



Le Doc del Veneto: Colli Berici


Le Doc del Veneto: Colli Berici

Colli Berici D.O.C. (D.M. 8/10/2009 - G.U. 246 del 22/10/2009)

zona di produzione
in provincia di Vicenza: comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo e in parte quello dei comuni di Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza;

Le Doc del Veneto: Colli Berici - Barbarano

■ la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici Barbarano" comprende in parte il territorio amministrativo dei Comuni di Barbarano Vicentino, Castegnero, Longare, Mossano, Nanto e Villaga;

base ampelografica
bianco (anche spumante, frizzante, passito): min. 50% garganega, possono concorrere altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fra quelle indicate, fino a un massimo del 50%;
spumante (metodo classico, anche rosato o rosé nelle versioni brut, extradry, dry e demisec): min. 50% chardonnay, max. 50% pinot bianco e/o pinot nero;
con menzione del vitigno bianchi: garganego/a, tai (da uve friulano), sauvignon, pinot bianco, pinot grigio, chardonnay, Manzoni bianco: ciascuno almeno 85%, possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza;
rosso (anche riserva, novello): min. 50% merlot, possono concorrere altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, fra quelle indicate, fino a un massimo del 50%;
con menzione del vitigno rossi: pinot nero, merlot, tai rosso (da uve tocai rosso), cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère, anche riserva), cabernet sauvignon (anche riserva), cabernet franc (anche riserva), carmenère (anche riserva): ciascuno almeno 85%, possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza;
Barbarano Rosso o Barbarano (anche riserva, spumante nelle versioni brut, extradry, dry e demisec o abboccato): tai rosso proveniente dai vigneti di un unico ambito aziendale;

norme per la viticoltura
sono consentite le forme di allevamento a spalliera semplice e doppie con esclusione dei vigneti coltivati con la varietà garganega, per la quale è consentita anche la tradizionale pergola veronese a tetto piano, purché si attui la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfila; per tutti i vigneti da iscrivere dopo l'approvazione del presente disciplinare, il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.000;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,00% vol. per il Garganega, 13 t/Ha e 10,50% vol. per Chardonnay e Merlot, 12 t/ha e 10,00% vol. per Tai Rosso, Sauvignon, Manzoni Bianco, Carmenère, Cabernet Franc e Pinot Nero, 12 t/Ha e 10,50% vol. per Tai (friulano), Pinot Bianco, Pinot Grigio e Cabernet Sauvignon;
le uve della varietà destinate alla produzione delle tipologie Rosso, Merlot, Tai Rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenère designati con la menzione "Riserva" devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 2,00% vol., rispetto a quelli precedentemente indicati;
le uve delle varietà destinate alla produzione del vino Barbarano Rosso o Barbarano devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%;
le uve delle varietà destinate alla produzione del vino Barbarano Rosso o Barbarano destinate alla produzione della tipologia "Riserva" devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.;
le uve delle varietà destinate alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, ove previsti, devono aver luogo nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia;
il vino a denominazione di origine controllata "Colli Berici" spumante metodo classico anche in versione rosato o rosé, deve permanere per almeno 15 mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre a partire dalla data di tiraggio, ma comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve; per la preparazione della partita di base si può partire da una mescolanza di vini di annate diverse; per il "Colli Berici" spumante metodo classico millesimato è obbligatorio invece l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento; il millesimo può essere utilizzato se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende è di almeno 30 mesi di permanenza sulle fecce;
tutte le versioni "riserva" devono essere sottoposte a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
per il vino in versione "passito" è previsto un leggero appassimento naturale che assicuri un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo del 14%vol; il prodotto finito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia;

norme per l'etichettatura
nella etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Berici", ad esclusione delle tipologie "frizzante" e degli "spumanti" non designati con l'indicazione millesimato, deve figurare l'annata di produzione delle uve

linea fine
© 2000-2012  laVINIum.com - Tutti i diritti riservati
E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito.
Il collegamento al data base della rivista è vietato senza esplicita autorizzazione
della direzione editoriale.
lavinium@lavinium.com

Valid HTML 4.01 Transitional          Valid HTML 4.01 Transitional