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lavinium Doc Veneto



Le Doc del Veneto



Conegliano Valdobbiadene - Prosecco o Conegliano - Prosecco o Valdobbiadene - Prosecco D.O.C.G. (D.M. 17/7/2009 - G.U. n.173 del 28/7/2009)

zona di produzione
in provincia di Treviso: comprende il territorio collinare dei comuni di Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto;
■ la tipologia Superiore di Cartizze deve essere prodotta esclusivamente nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di Valdobbiadene;

Zona di produzione Conegliano Valdobbiadene - Prosecco o Conegliano - Prosecco o Valdobbiadene


■ per le varietà pinot bianco, pinot nero, pinot grigio e chardonnay da destinare alla tradizionale pratica prevista per la tipologia spumante:
in provincia di Treviso: comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Caerano S.Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Giavera del Montello, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, S. Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto e Volpago del Montello;

Zona di produzione pinot bianco, pinot nero, pinot grigio e chardonnay

base ampelografica
frizzante, spumante superiore, superiore di Cartizze: glera, possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% verdiso e/o bianchetta trevigiana e/o perera e/o glera lunga;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 2.500;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13,5 t/Ha (13,00 t/Ha per la tipologia Spumante con menzione "Rive" e 12,00 t/Ha per la tipologia Spumante con menzione "Superiore di Cartizze") e 9,50% vol.;
le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" Spumante Superiore e Frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata;
le uve delle varietà pinot bianco, pinot nero, pinot grigio e chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica correttiva per lo spumante, possono essere vinificate in tutta la zona precedentemente descritta, inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Orsago in provincia di Treviso;
per la sottozona "Superiore di Cartizze", le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del Comune di Valdobbiadene;
le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso;
i vini della denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" elaborati nella versione Spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi "extra-brut" e "dolce";
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" elaborato nella versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da "Secco" a "Amabile" comprese, come previste dalla normativa vigente;
nella elaborazione del vino spumante è consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve pinot bianco, pinot nero, pinot grigio e chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi e situati nella zona precedentemente specificata, purché il prodotto contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera;

norme per l'etichettatura
nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine "millesimato", purché il prodotto sia ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, che va indicata in etichetta;
nella designazione e presentazione del vino spumante accompagnato dalla menzione "Rive" è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve

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