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Le Doc del Veneto: Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli


Le Doc del Veneto: Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli

Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli D.O.C.G. (D.M. 8/11/2011 - G.U. n.276 del 26/11/2011)

zona di produzione
in provincia di Padova: comprende l'intero territorio dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano;
la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" designabili con la menzione "Classico" interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra;

base ampelografica
anche riserva, classico riserva, vendemmia tardiva, classico vendemmia tardiva, passito, classico passito: min. 90% raboso piave, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max. 10%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di ceppi per ettaro di 2.500;
sono ammesse le forme di allevamento a controspalliera semplice e doppia, sono vietate le forme di allevamento espanse;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 10,00% vol. (11,00% vol. per la tipologia Riserva), per la versione "Classico" 11 t/Ha e 10,50% vol. (11,50% vol. per la tipologia Riserva);
è consentita la tradizionale pratica dell'appassimento delle uve di raboso piave e raboso veronese, in fruttaio e/o in vigneto;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento e affinamento laddove obbligatori, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, le predette operazioni possono essere effettuate anche in stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego;
nella preparazione dei vini diversi dalla tipologia Passito e Vendemmia Tardiva possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento fino ad un massimo del 50% dell'intera partita;
la menzione "Vendemmia Tardiva" è riservata esclusivamente al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate, come è tradizione, dopo l'Estate di San Martino (11 novembre);
la tipologia "Passito" è ottenuta attraverso un appassimento naturale delle uve sulle viti o in locali idonei. Per l'appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Le uve destinate all'appassimento non possono essere pigiate in data antecedente l'8 dicembre;
i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", diversi dalla tipologia Passito, devono essere sottoposti ad invecchiamento che dovrà essere di almeno 24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti per la versione riserva, 12 mesi per gli altri vini, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" Passito (anche con la specificazione Classico) non potrà essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno 2 anni in botti, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi;

norme per l'etichettatura
nella designazione dei vini di cui al presente disciplinare, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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