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Le Doc del Veneto: Gambellara


Le Doc del Veneto: Gambellara

Gambellara D.O.C. (D.M. 20/9/2011 - G.U. n.235 del 08/10/2011)

zona di produzione
in provincia di Vicenza: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo;

base ampelografica
anche superiore, classico, classico Vin Santo: garganega min. 80%, pinot bianco, chardonnay e trebbiano di Soave (nostrano) max. 20%;
spumante: garganega min. 80%, pinot bianco, chardonnay, trebbiano di Soave (nostrano) e durella max. 20%;

norme per la viticoltura
per i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfilare e una carica massima di 60.000 gemme per ettaro;
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha (13 t/Ha per la versione "Superiore", 12,5 t/Ha per le tipologie "Classico" e "Classico Vin Santo") e 9,50% vol. (9,00% vol. per lo Spumante, 10,50% vol. per la tipologia "Classico", 11,00% vol. per la versione "Superiore", 12,50% vol. dopo l'appassimento per la tipologia "Classico Vin Santo");

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che l'operazione di vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nei comuni limitrofi;
le uve destinate alla produzione della tipologia "Gambellara" Classico Vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento, fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 16,00% vol.;
l'appassimento può essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento;
il vino a denominazione di origine "Gambellara" Classico Vin Santo non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di 2 anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Gambellara" Classico, "Gambellara" Superiore e "Gambellara" Classico Vin Santo è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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