|
► zona di produzione ● in provincia di Verona: comprende l'intero territorio dei Comuni di Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant'Ambrogio Valpoticella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago e in parte il territorio dei Comuni di Affi, Badia Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cavaion, Cerro, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanova e Villafranca; ● in provincia di Mantova (vedi la scheda della Lombardia): comprende l'intero territorio dei Comuni di Monzambano, Ponti sul Mincio e in parte il territorio dei Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana; ● in provincia di Brescia (vedi la scheda della Lombardia): (anche con la specificazione "Classico") comprende l'intero territorio dei Comuni di Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Roè Volciano, Salò, S. Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi e Vobarno;
► base ampelografica ● bianco classico: riesling e/o riesling italico min. 70%, possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia, max. 30%; ● con menzione del vitigno bianchi: Garganega (anche frizzante), Pinot Bianco (anche spumante), Pinot Grigio, Tai (limitatamente alla provincia di Verona), Chardonnay (anche frizzante, spumante), Riesling (anche spumante), Riesling Italico, Cortese, Sauvignon min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max. 15%; ● chiaretto classico (anche spumante), rosso classico (anche Novello), rosso superiore classico: groppello - nei tipi gentile, S. Stefano e mocasina - min. 30%, marzemino min. 5%, sangiovese min. 5%, barbera min. 5%, possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni racc. e/o aut. per la provincia di Brescia max. 10%; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot, Marzemino, Corvina, Barbera min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max. 15%; ● Groppello classico, Groppello riserva classico (anche classico): min. 85% groppello nei tipi gentile, mocasina e groppellone, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. nella provincia di Brescia max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.500, calcolate sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m., ad eccezione delle zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi/ettaro; ● è consentita l'irrigazione di soccorso non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti: - garganega 16 t/Ha e 9,5% vol. - pinot bianco, chardonnay, marzemino, corvina, barbera 13 t/Ha e 10% vol. - pinot grigio, riesling italico, riesling (renano), sauvignon 12 t/Ha e 10% vol. - tai, cortese 14 t/Ha e 10% vol. - cabernet franc e/o sauvignon 12 t/Ha e 10,50% vol. - merlot 13 t/Ha e 10,50% vol. - pinot nero 11 t/Ha e 10,50% vol. - Garda classico bianco, chiaretto, rosso, rosso novello, Groppello 11 t/Ha e 10,50% vol. - Garda classico rosso superiore, Groppello riserva 11 t/Ha e 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni possano essere effettuate entro l'intero territorio delle province di Brescia, Mantova e Verona. Per la denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "Classico" le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della rispettiva zona di produzione. La zona di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti comprende le province di Verona, Mantova, Brescia e Treviso; ● nella preparazione delle versioni spumanti è consentita la tradizionale pratica correttiva, in quantità non superiore al 15%, con vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all'albo camerale, ed a condizione che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale; ● il vino a denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione aggiuntiva "Classico" Rosso Superiore può essere immesso al consumo solo dopo il 31 dicembre dell'anno successivo alla vendemmia; ● il vino a denominazione di origine controllata "Garda" Classico Groppello può riportare la menzione Riserva solo qualora venga sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 2 anni. Il periodo di invecchiamento decorre da novembre dell'anno di produzione delle uve;
► norme per l'etichettatura ● i vini "Garda Garganega" e "Garda Chardonnay", elaborati nella versione "frizzante", devono riportare in etichetta la sola designazione "Garda Frizzante"; ● il vino "Garda Chiaretto Classico", elaborato nella versione "spumante", deve riportare in etichetta la sola designazione "Garda Spumante Rosé"; ● nella designazione e presentazione dei vino a denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "Classico" per te tipologie "chiaretto", "rosso superiore" e "Groppello Riserva" è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve. E' inoltre consentito, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive "Moniga", "Raffa" e "Picedo Mocasina"
|