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► zona di produzione ● in provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di San Giovanni Ilarione, Vestenanova e parte del territorio dei comuni di Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Tregnago; ● in provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo;
► base ampelografica ● bianco: 50÷100% chardonnay, per la restante parte possono concorrere, da sole o congiuntamente, garganega, durella, pinot bianco, pinot nero, pinot grigio e sauvignon; ● Durello (anche passito): 85÷100% durella, per la restante parte possono concorrere, da sole o congiuntamente, garganega, pinot bianco, chardonnay, pinot nero; ● Pinot Nero: 85÷100% pinot nero, per la restante parte possono concorrere altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione per le province di Verona e Vicenza;
► norme per la viticoltura ● le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, a pergola veronese o pergoletta con potatura tradizionale, che assicuri l'apertura dell'interfila; ● è fatto obbligo nella conduzione delle pergole veronesi a tetto piatto la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro; ● i nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da 3.000 ceppi/Ha, ad esclusione delle varietà Durella e Garganega, per le quali il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500; ● è ammessa l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 16 t/Ha e 9,50% vol. per la tipologia Durello, 12 t/Ha e 10,50% vol. per Bianco e Pinot Nero;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di appassimento e vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini", nonché di affinamento dei vini laddove previsto, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza; ● la vinificazione delle uve destinate alla produzione dei "Monti Lessini" passito, può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai 2 mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale; ● le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia Passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della zona di produzione; ● l'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento;
► norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei vini "Monti Lessini" deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve dalle quali sono stati ottenuti i detti vini
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