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► zona di produzione ● in provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza; ● in provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza; ● in provincia di Pordenone (vedi la scheda del
Friuli): Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena;
► base ampelografica ● bianco: tai dal 50 al 70%, possono concorrere da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca previste dal presente disciplinare; ● spumante: chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot nero; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Pinot Grigio (solo per la provincia di Pordenone), Sauvignon, Verduzzo (friulano e/o trevigiano, anche passito) ciascuno min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone max. 15%; ● rosso (anche riserva): merlot dal 50 al 70%, possono concorrere da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca rossa previste dal presente disciplinare; ● con menzione del vitigno rossi: Merlot (anche riserva), Cabernet (franc
e/o sauvignon e/o carmenère), Carmenère, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso (anche riserva, passito), ciascuno min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Venezia, Treviso e Pordenone max. 15%;
► norme per la viticoltura ● sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera semplice o doppia; ● fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC Lison Pramaggiore, i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000; ● è ammessa l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 10,50% vol. per Pinot Grigio e Verduzzo, 13 t/Ha e 11% vol. per Sauvignon, Rosso (12 t/Ha e 11,50% nella versione "Riserva") e Refosco dal peduncolo rosso (12 t/Ha e 11,50% nella versione "Riserva"), 12 t/Ha e 11% vol. per Tai, Chardonnay, Merlot (11,50% nella versione "Riserva"), Malbech, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, 12 t/Ha e 9,50% vol. per Pinot Bianco e Pinot Nero. Per la produzione massima ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie rosso, cabernet, bianco e spumante si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che la compongono;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni: - in provincia di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo; - in provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè, Portobuffolè, Oderzo e Ormelle; - in provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento; - in provincia di Udine: Latisana, Bertiolo e Codroipo; ● l'elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti può avvenire solo all'interno delle province di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine; ● la vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Refosco dal peduncolo rosso passito e Verduzzo passito, può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte ad appassimento naturale, fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15% vol. L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Le uve appassite non possono essere pigiate in data anteriore all'8 dicembre di ogni anno. La resa massima dell'uva fresca in vino, non deve superare il 50%; ● è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e stessa annata aventi diritto alla denominazione d'origine controllata "Lison Pramaggiore"; ● i seguenti vini designati con la denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore” non possono essere immessi al consumo, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, prima di: - Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon, Verduzzo e Bianco, 3 mesi; - Cabernet, compresi Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Carmenère, rosso: 4 mesi; - Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e rosso nelle versioni riserva, 24 mesi; - Refosco dal peduncolo rosso passito, 18 mesi; - Verduzzo passito, 12 mesi;
► norme per l'etichettatura ● nella presentazione e designazione dei vini, con esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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