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► zona di produzione ● in provincia di Brescia (vedi la scheda della
Lombardia): comprende i territori dei comuni di Desenzano, Lonato, Pozzolengo e Sirmione; ● in provincia di Verona: comprende il territorio del comune di Peschiera del Garda;
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base ampelografica ● bianco, superiore, riserva, spumante, vendemmia tardiva: trebbiano di Soave (loc. turbiana o trebbiano di Lugana), possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona max. 10%;
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norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.700; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la produzione massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 12,5 t/Ha per i vini a denominazione di origine controllata "Lugana", "Lugana Riserva", "Lugana Vendemmia Tardiva" e "Lugana Spumante" e 11,0 t/Ha per il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Superiore"; ● le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana" e "Lugana Riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., ● le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana Superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol., ● le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana Vendemmia Tardiva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo complessivo del 13% vol.; ● le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli appositi registri di vinificazione indicando la destinazione alla spumantizzazione;
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norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia, nella regione Lombardia e delle province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto; ● il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Superiore" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento e affinamento di almeno 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento e affinamento di almeno 24 mesi dei quali almeno 6 in bottiglia. Il periodo di invecchiamento o affinamento a decorre dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Vendemmia Tardiva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento e/o affinamento di almeno 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve;
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norme per l'etichettatura ● sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Lugana", "Lugana Superiore", "Lugana Riserva" e "Lugana Vendemmia Tardiva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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