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► zona di produzione ●
in provincia di Venezia: l'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave e parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto; ● in provincia di Treviso: l'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave e parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto e Volpago del Montello;
► base ampelografica ●
min. 70% raboso Piave, max. 30% raboso veronese; il raboso veronese può essere sostituito da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, max. 5%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500 per le spalliere semplici e doppie e 1.250 per il tradizionale e storico sistema a "raggi" (Bellussi), a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 55.000 gemme ad ettaro; ● per l'appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Le uve destinate all'appassimento non possono essere pigiate in data antecedente all'8 dicembre; ● è ammessa l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11% vol.; ● il vino "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave" non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 36 mesi di cui almeno dodici in botte e quattro in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;
► norme per la vinificazione ●
le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia. Sono fatte salve le autorizzazioni sinora rilasciate per la lavorazione dei prodotti derivati dai vitigni raboso Piave e raboso veronese nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone; ● nella preparazione del vino devono essere utilizzate uve delle varietà raboso Piave e/o raboso veronese, sottoposte ad appassimento, min. 15%, max. 30%, rispetto al quantitativo totale destinato alla produzione del vino a DOCG;
► norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Piave Malanotte" o "Malanotte del Piave" è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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