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Le Doc del Veneto: Merlara


Le Doc del Veneto: Merlara

Merlara D.O.C. (D.M. 18/10/2007 - G.U. 251 del 27/10/2007)

zona di produzione
● in provincia di Verona: Bevilacqua, Boschi Sant'Anna e Terrazzo;
● in provincia di Padova: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara, Urbana e parte del territorio del comune di Montagnana;

base ampelografica
bianco, frizzante: 50-70% friulano + vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Padova e Verona max. 50%;
con menzione del vitigno bianchi: Tai, Malvasia (istriana), min. 85% + vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Padova e Verona max. 15%;
rosso, novello: 50-70% merlot + cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère max. 50%;
con menzione del vitigno rossi: Merlot, Cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère), Cabernet Sauvignon, Marzemino Frizzante, min. 85% + vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Padova e Verona, max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 2.500;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie Bianco (anche frizzante), Tai, Chardonnay, Refosco e Raboso, 14 t/Ha e 10,50% vol. per Rosso e Marzemino, 14 t/Ha e 11,00% vol. per Novello e Merlot, 13 t/Ha e 10,00% vol. per Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling e Malvasia, 13 t/Ha e 10,50% vol. per Marzemino, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenère;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara", devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;

norme per l'etichettatura
nella etichettatura dei vini "Merlara" non è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, salvo per il "Novello", dove va riportata

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