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Le Doc del Veneto: Corti Benedettine del Padovano


Le Doc del Veneto: Corti Benedettine del Padovano

Corti Benedettine del Padovano D.O.C. (D.M. 21/6/2004 - G.U. 152 dell'1/7/2004)

zona di produzione
in provincia di Padova: comprende in toto i territori dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Legnaro, Maserà di Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte S. Nicolò, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano e in parte i comuni di Albignasego, Battaglia Terme, Codevigo, Correzzola, Monselice e Pozzonovo;
in provincia di Venezia: parte dei comuni di Cavarzere e Cona;

base ampelografica
bianco: min. 50% friulano + pinot bianco e/o pinot grigio e/o chardonnay e/o sauvignon max. 50%;
con menzione del vitigno bianchi: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche frizzante e spumante), Sauvignon, Tai ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Padova e Venezia max. 15%;
Moscato spumante o spumante: min. 95% moscato giallo + vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Padova e Venezia max. 5%;
Passito: min. 70% moscato giallo, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Padova e Venezia max. 30%;
rosato, rosso, novello: 60-70% merlot, min. 10% raboso piave e/o veronese, max. 30% cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère e/o refosco;
con menzione del vitigno rossi: Merlot, Cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère) anche Riserva, Cabernet Sauvignon, Raboso (piave e/o veronese) anche Riserva e Passito, Refosco anche Riserva, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Padova e Venezia, max. 15%;

norme per la viticoltura
le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice e doppia. La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere tendenzialmente corta;
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 9,50% vol. per il Friulano (10,50% vol. per il Merlot), 14 t/Ha e 10,00% vol. per il Raboso (13 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Riserva), 13 t/Ha e 10,00% vol. per Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon e Moscato, 13 t/Ha e 10,50% vol. per Refosco dal P.R. (12 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Riserva), Cabernet Sauvignon (12 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Riserva), Cabernet Franc e Carmenère (12 t/Ha e 11,50% vol. per le tipologie Riserva), 12 t/Ha e 10,00% vol. per il Pinot Grigio;
le uve destinate alla produzione del tipo "Spumante", possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 9% vol. purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Padova. In considerazione degli usi tradizionali della zona è consentito che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto il territorio della regione Veneto;
è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
è ammessa la colmatura dei recipienti contenenti i vini entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla medesima denominazione d'origine, fermo restando l'obbligo di rispettare la presenza minima dell'85% della varietà e dell'annata oggetto della designazione;
l'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento, escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore;
per la produzione della tipologia "passito" (da uve moscato giallo) le uve non possono essere ammostate prima del 31 dicembre dell'anno della vendemmia e devono raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 270 g/l;
per la produzione della tipologia "Raboso Passito" le uve non possono essere ammostate prima del 31 dicembre dell'anno della vendemmia e devono raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 235 g/l;
la tipologia "Novello" deve essere ottenuta attuando il processo della macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei vigneti iscritti all'albo;
la tipologia "Spumante" deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale sia in bottiglia che a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o i vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi delle varietà chardonnay e moscato giallo;
la tipologia "Frizzante" deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti all'albo della varietà chardonnay;
i vini Cabernet, Cabernet Sauvignon, Raboso e Refosco dal peduncolo rosso, possono essere designati con la menzione "Riserva", qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini "Corti Benedettine del Padovano", per le versioni "riserva", "passito" e "novello" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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