Lavinium logo
Vinoclic
Esalazioni etilicheFollow laVINIum on FacebookFollow laVINIum on TwitterIscrizione Newsletter di LaviniumFeed RSSChi siamoMappa del sitoCerca nel sitoScriviciIn rete dall'anno 2000

Disciplinari e termini Le Doc e le Docg suddivise per regione e sempre aggiornate

Il vino nel bicchiere Notizie e attualità La vite fuori e dentro Le occasioni speciali Andiamo a vedere Fuori dal coro
Garantito IGP Garantito IGP Alta Fedeltà Garantito IGP Italian Wine Review Garantito IGP Lavinium Garantito IGP Wine Blog Garantito IGP Wine Surf

lavinium Doc Veneto



Le Doc del Veneto: Piave o Vini del Piave


Le Doc del Veneto: Piave o Vini del Piave

Piave o Vini del Piave D.O.C. (D.M. 22/12/2010 - G.U. 4 del 7/1/2011)

zona di produzione
● in provincia di Venezia: l'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave e parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto;
● in provincia di Treviso: l'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave e parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto e Volpago del Montello;

base ampelografica
● con menzione del vitigno bianchi: Manzoni Bianco, Tai (da tocai friulano), Verduzzo (da verduzzo trevigiano e/o verduzzo friulano, anche passito), Chardonnay, min. 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Treviso e Venezia;
● rosso, riserva: min. 50% merlot, possono concorrere alla produzione di detto vino altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, menzionate nel presente disciplinare max. 50%;
● con menzione del vitigno rossi: Cabernet (da cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère), Carmenère, Merlot, Raboso (da raboso Piave e/o raboso veronese, anche passito), min. 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Treviso e Venezia;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500, tuttavia, per le sole varietà raboso Piave e raboso veronese, è consentita la tradizionale forma a "raggi" (Bellussi) con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 1.250 piante e a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 60.000 gemme ad ettaro;
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 11% vol. per i vitigni raboso Piave e raboso veronese, 12 t/Ha e 10,50% vol. per verduzzo trevigiano e verduzzo friulano, 12 t/Ha e 11,00% vol. per tai, manzoni bianco, chardonnay e merlot, 11 t/Ha e 11,00% vol. cabernet franc, cabernet sauvignon e carmenère;
le uve della varietà destinate alla produzione delle tipologie: Merlot, Cabernet e Rosso designati con la menzione "riserva", devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 1,00% vol., rispetto a quelli precedentemente indicati;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento, ove previsto, di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia;
nella preparazione dei vini "Piave", è consentita nella misura del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste dal presente disciplinare, nel rispetto comunque delle percentuali stabilite;
la vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Raboso Passito e Verduzzo Passito, può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte ad appassimento naturale, fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15% vol.;
l'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Le uve appassite, destinate alla produzione dei vini passiti non possono essere pigiate in data anteriore all'8 dicembre di ogni anno. La resa massima dell'uva in vino, delle uve sottoposte ad appassimento non deve essere superiore al 50%;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione del vino Manzoni bianco può essere utilizzato in alternativa il sinonimo Incrocio Manzoni 6.0.13;
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Piave" o "Vini del Piave" è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

linea fine
© 2000-2012  laVINIum.com - Tutti i diritti riservati
E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito.
Il collegamento al data base della rivista è vietato senza esplicita autorizzazione
della direzione editoriale.
lavinium@lavinium.com

Valid HTML 4.01 Transitional          Valid HTML 4.01 Transitional