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► zona di produzione ● Regione Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza; ● Regione Friuli-Venezia Giulia (vedi la scheda del
Friuli-Venezia Giulia): l'intero territorio delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
► base ampelografica ● anche frizzante, spumante: glera, possono concorrere, in ambito aziendale, verdiso e/o bianchetta trevigiana e/o perera e/o glera lunga e/o chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot grigio e/o pinot nero (vinificato in bianco) max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 18 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 9,50% vol. (9,00% vol. per le versioni "Spumante" e "Frizzante");
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione; ● la tipologia Spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate nel presente disciplinare, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut, extra dry, dry e demisec; ● la tipologia Frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate nel presente disciplinare, aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.;
► norme per l'etichettatura ● è possibile riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve, se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento; ● è consentito riportare in etichetta il riferimento a "provincia di" o più semplicemente il nome della provincia (Treviso per il Veneto e Trieste per il Friuli Venezia Giulia), qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia
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