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Le Doc del Veneto: Recioto della Valpolicella


Le Doc del Veneto: Recioto della Valpolicella

Recioto della Valpolicella D.O.C.G. (D.M. 24/3/2010 - G.U. n.85 del 13/4/2010)

zona di produzione
in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Dolcè, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Marano, Mezzane, Montecchia di Crosara, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Pietro in Cariano, Tregnago e Verona;
zona classica: comprende i comuni di Fumane, Marano, Negrar, Sant'Ambrogio e S. Pietro in Cariano;
zona Valpantena: comprende parte dei comuni di Grezzana (Fraz. Stallavena) e Verona (Fraz. Marzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria di Stelle, San Felice Extra);

base ampelografica
classico, spumante, Valpantena: corvina veronese (cruina o corvina) dal 45 al 95%, è tuttavia ammessa in tale ambito la presenza del corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di corvina; rondinella dal 5 al 30%; possono concorrere fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto;
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11% vol.;
le uve, dopo l'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.;
le uve atte alla produzione della tipologia "Recioto della Valpolicella" o i mosti o i vini della tipologia "Recioto della Valpolicella", possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali; le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino "Recioto della Valpolicella", di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate da stabilimenti all'interno dell'intero territorio dei comuni della zona di produzione delimitata, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all'Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare;
le operazioni di spumantizzazione del vino "Recioto della Valpolicella" debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto;
l'appassimento deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore;

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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